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Sono allo studio alcuni provvedimenti destinati ad arginare la oramai conclamata diffusione degli abusi sullo sconto in fattura, la cessione del credito e la sovrafatturazione delle spese riguardanti gli interventi edilizi.
L’intento del Legislatore è quello di elaborare tecnicismi che consentano di effettuare controlli incrociati tra i dati riportati nelle fatture ed i flussi finanziari degli operatori coinvolti.
Non di minore rilevanza, inoltre, sarà la verifica della congruità dei prezzi laddove è lasciato ampio margine di manovra a coloro che agiscono nella ristrutturazione delle facciate degli edifici.
Nell’attesa di esaminare il Provvedimento del Governo prendiamo in considerazione le anomalie riscontrabili nell’applicazione del cosiddetto bonus facciate.
Come noto, tale agevolazione (introdotta dalla Legge di Bilancio 2020) consente di fruire di una detrazione del 90%, senza limiti di spesa e con procedure, in molti casi, alquanto snelle, sugli interventi di abbellimento delle facciate visibili degli edifici presenti nelle nostre città (zone A e B del D.M. n. 1444/1968).
Pur senza approfondire le specifiche del provvedimento in oggetto, ma considerando solamente che, anche ad esso, si applica la possibilità di fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito, nel corso dei tempi trascorsi abbiamo assistito ad un graduale aumento dei costi ad esso associati, in quanto, con la pratica dello sconto incondizionato (vista la convenienza economica dell’agevolazione) le parti interessate non operavano i dovuti controlli sui prezzi praticati.
Tale “lassismo” ha, di fatto, alimentato l’esercizio di potenziali abusi che non potevano lasciare indifferente l’Agenzia delle Entrate la quale, già con la sua Circolare n. 2/2020, punto 3, aveva avuto modo di affermare che si riservava l’esercizio dell’attività di controllo sulla congruità dei costi delle spese sostenute oggetto di detrazione ed il valore dei relativi interventi eseguiti.
Se a questo si aggiunge anche il concetto di valore normale così come definito dall’articolo 9 del TUIR, ecco che abbiamo gli strumenti con i quali l’Amministrazione Finanziaria potrà procedere ad effettuare i controlli sulla gestione dei prezzi di rifacimento delle facciate degli edifici.
Ricordiamo, infatti che per valore normale si intende quel “prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di Commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore”.
La concreta possibilità di avere sovrastimato i prezzi e la conseguente accettazione degli stessi da parte degli eventuali beneficiari, siano essi condòmini, amministratori di condominio, proprietari di unità immobiliari unifamiliari ecc., potrà determinare conseguenze che, laddove venisse dimostrata la connivenza e la malafede delle parti interessate, potranno sfociare nella commissione di reati penalmente perseguibili, facendo scattare l’ipotesi di delitto di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 74/2000.
Conseguenze ulteriori potranno inoltre interessare anche coloro i quali, fidandosi delle persone preposte alle trattative, risulteranno estranei agli abusi, perdendo, a causa della probabile revoca del contributo, quantomeno la possibilità di fruire di quanto sarebbe potuto spettare. Ci riferiamo in particolare a quei condòmini che, involontariamente, avranno affidato le scelte alle delibere assembleari che saranno contestate dall’Amministrazione Finanziaria.
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