Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Come noto, l’art. 14, comma 4-bis, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha riaperto i termini per la rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2021, non in regime d’impresa, da persone fisiche e società semplici.
L’imposta sostitutiva, fissata nella misura dell’11% del valore risultante dalla rideterminazione, può essere rateizzata in un massimo di tre rate annuali di pari importo (codice tributo “8055” per le partecipazioni e “8056” per i terreni) e la prima rata deve essere versata entro il 15 novembre 2021; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.
La procedura si considera perfezionata con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta, oppure, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.
Entro il 15 novembre 2021 è richiesta anche la redazione e il giuramento della perizia di stima. In relazione ai terreni la perizia deve essere redatta da un soggetto iscritto all’albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari.
La rivalutazione dei terreni consente di assumere, ai fini della determinazione della plusvalenza da cessione, il valore rivalutato anziché quello di acquisto.
In relazione ai terreni agricoli si ricorda che la loro cessione genera plusvalenza solo se posseduti da meno di cinque anni (per i terreni ricevuti per successione non è necessario verificare il requisito del possesso quinquennale mentre, per quelli ricevuti in donazione, ai fini del computo del quinquennio va considerata la data di acquisto originaria del donante). La cessione di terreni edificabili, invece, genera sempre plusvalenza.