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L’art. 1, commi da 1079 a 1083, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021” ha previsto l’introduzione di nuovi strumenti di contrasto alle frodi IVA realizzate con l’utilizzo di un falso plafond.
È stata, in particolare, prevista:
Con il Provvedimento 28 ottobre 2021, prot. n. 293390/2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per l’attuazione del nuovo presidio antifrode, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Il Provvedimento prevede che i soggetti (gli esportatori abituali) che intendono effettuare acquisti non imponibili a sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972, e che trasmettono all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, le relative dichiarazioni d’intento, siano sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, al fine di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), D.L. n. 746/1983.
Tali attività di analisi e di controllo saranno effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private.
La valutazione del rischio è orientata, prioritariamente:
La procedura di analisi di rischio e di controllo sarà effettuata dall’Agenzia delle Entrate su tutte le dichiarazioni d’intento presentate. È poi prevista l’effettuazione di controlli periodici sulle dichiarazioni d’intento già trasmesse, visibili nel Cassetto fiscale del fornitore destinatario della dichiarazione di intento, anche sulla base di elementi sopravvenuti.
In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, le dichiarazioni d’intento illegittimamente emesse saranno invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. Contestualmente, l’Agenzia delle Entrate invierà al soggetto emittente (l’esportatore abituale) una comunicazione riportante il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni.
Le irregolarità emerse a seguito di tali attività di analisi e controllo comportano, inoltre, l’inibizione alla trasmissione di altre dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
L’esportatore abituale potrà tuttavia presentare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la documentazione utile ad attestare il possesso dello status di esportatore abituale. Qualora dalla documentazione presentata sia riscontrata la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti che hanno condotto all’invalidazione della dichiarazione d’intento, l’Ufficio procederà, in autotutela, alla rimozione del blocco sulla lettera d’intento.
Ai fini dell’emissione delle fatture elettroniche in relazione a operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972, nei confronti di un esportatore abituale, occorre utilizzare esclusivamente il tracciato Xml della fattura ordinaria.
Nel campo 2.2.1.14 “Natura”, la fattura elettronica deve riportare il codice specifico N3.5, “Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate dall’esportatore abituale.
Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, è composto di due parti:
Nella fattura elettronica deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 “Altri dati gestionali” per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:
L’invalidazione della dichiarazione d’intento determina lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio.