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La cessione a titolo oneroso di beni dell’impresa genera una plusvalenza imponibile, data dalla differenza tra il corrispettivo riscosso (al netto degli oneri accessori di diretta imputazione) ed il costo non ammortizzato (costo di acquisto al lordo delle rivalutazioni fiscalmente rilevanti e al netto degli ammortamenti dedotti).
L’art. 86 del TUIR consente alle imprese di rateizzare le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di beni dell’impresa in un massimo di cinque esercizi (tale possibilità, peraltro, resta valida anche a seguito dell'introduzione del principio di derivazione rafforzata).
A tal fine è tuttavia richiesto che i beni materiali o immateriali oggetto della cessione siano posseduti da almeno tre anni (un anno per le società sportive dilettantistiche) e che la scelta del frazionamento della plusvalenza sia effettuata in dichiarazione dei redditi, nel prospetto “Plusvalenze e sopravvenienze attive” contenuto nel quadro RS del modello REDDITI.
In mancanza di tali condizioni, la plusvalenza concorre alla formazione del reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.
L’opzione per la rateizzazione della plusvalenza, da esercitare in dichiarazione dei redditi, è irrevocabile. È inoltre richiesta la ripartizione della plusvalenza in quote costanti (ad esempio, in caso di rateizzazione in cinque esercizi, a ciascuno di essi deve essere imputato il 20% del reddito).
Come sopra anticipato, ai fini della rateizzazione della plusvalenza, l’art. 86, comma 4 del TUIR richiede che il bene sia stato posseduto dall’impresa per almeno tre anni.
La norma non fa riferimento al possesso del bene per tre esercizi, ma per tre anni. Di conseguenza, per poter frazionare la plusvalenza occorre verificare il possesso del bene per almeno 1.095 giorni.
Con la Risoluzione n. 379/E/2007, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nell'ipotesi di cessione di un bene riscattato al termine di un contratto di leasing, nel computo del periodo triennale di possesso può essere considerato anche il periodo di conduzione del bene in locazione finanziaria.
È dunque possibile beneficiare del frazionamento della plusvalenza senza dover attendere un triennio dalla data di riscatto del bene. Ai fini del computo del possesso triennale del bene, infatti, è possibile considerare anche il periodo di detenzione del bene in leasing.