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Nella Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11 novembre 2021 è stato pubblicato il D.L. n. 157/2021, c.d. “Decreto Controlli”, contenente misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.
Il Decreto, in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dispone l’estensione ed un forte impulso dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate, in relazione all’utilizzo e alla cessione delle detrazioni fiscali previste dagli artt. 119, 121 e 122, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”.
Con la modifica degli artt. 119 e 121, D.L. n. 34/2020, il Decreto in esame amplia considerevolmente le fattispecie che impongono l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni edilizie.
Il rilascio del visto di conformità, in particolare, è ora richiesto anche al ricorrere delle seguenti ipotesi:
Allo stato attuale, pertanto, oltre che in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, il visto di conformità è richiesto anche quando la detrazione del 110% è utilizzata direttamente in una dichiarazione dei redditi presentata attraverso un CAF. Il visto, inoltre, è ora necessario anche per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di tutti i bonus edilizi (non più soltanto per la detrazione del 110%).
Il visto di conformità, si ricorda, deve essere rilasciato dal responsabile di un CAF oppure da uno dei soggetti di cui alle lett. a) e b) del comma 3, art. 3, D.Lgs. n. 241/1997 (iscritti nel registro dei revisori legali, negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, dei consulenti del lavoro, nonché iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria).
Ancora, al fine di evitare meccanismi fraudolenti perpetrati tramite l’aumento ingiustificato degli importi fatturati, i professionisti che attestano la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati dovranno far riferimento anche a dei valori massimi che saranno stabiliti, per talune categorie di beni, da un apposito Decreto del Ministero per la Transizione Ecologica.
In caso di cessione del credito o di sconto in fattura (non di utilizzo in dichiarazione dei redditi), infine, l’obbligo di asseverazione della congruità delle spese ad opera di tecnici abilitati diviene necessario per tutte le agevolazioni edilizie.
Con l’inserimento dell’art. 122-bis, D.L. n. 34/2020, è disposta l’introduzione di nuove misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti ed il contestuale rafforzamento dei controlli.
È previsto, in particolare, che l’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione della comunicazione di avvenuta cessione del credito, possa sospendere per un periodo non superiore a trenta giorni l’efficacia delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate sulla base degli artt. 121 e 122, D.L. n. 34/2020, che presentano profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni.
Tali profili di rischio riguardano:
Qualora i profili di rischio vengano confermati dalle specifiche attività di controllo, la comunicazione si considera non effettuata (l’esito del controllo è quindi comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione). Qualora i profili di rischio non vengano invece confermati e, comunque, una volta decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione, la comunicazione stessa produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l’Amministrazione Finanziaria è poi tenuta al controllo, entro i termini di legge, di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta.
Da ultimo è previsto che gli intermediari bancari e finanziari che intervengono nelle cessioni dei crediti comunicate ai sensi degli artt. 121 e 122, D.L. n. 34/2020 (banche, poste, società di intermediazione, operatori finanziari, professionisti, ecc.), non procedano all’acquisizione del credito qualora ricorrano i presupposti di operazioni sospette per le quali sussistono gli obblighi di segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria (qualora sia riscontrata, ad esempio, la natura fittizia dei crediti o la presenza di cessionari che pagano con capitali di possibile origine illecita).
Il “Decreto Controlli”, infine, modifica le attività di accertamento e di recupero delle imposte, dei tributi, degli importi e dei contributi, al fine di renderle più tempestive ed efficaci.
È previsto, innanzitutto, che per le attività di controllo relative alle agevolazioni percepite ai sensi degli artt. 25, 121 e 122, D.L. n. 34/2020 (contributi a fondo perduto, utilizzo diretto della detrazione o del credito d’imposta e sconto in fattura), l’Agenzia delle Entrate possa utilizzare gli stessi poteri previsti in materia di imposte dirette e IVA dall’art. 31, D.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 51, D.P.R. n. 633/1972.
Inoltre, ai fini del recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, l'Agenzia delle Entrate procede con un atto di recupero emanato in base all'art. 1, commi 421 e 422, Legge n. 311/2004 (l'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della violazione), comprensivo di interessi e sanzioni.
L’atto di recupero può essere impugnato dai contribuenti innanzi alle Commissioni Tributarie (per le controversie relative all’atto di recupero si applicheranno le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 546/1992).