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Anche se ancora soggetto ad emendamenti in sede di esame parlamentare, l’articolo 8 del Disegno di Legge di Bilancio 2022, merita di essere esaminato in relazione ai cambiamenti che intende apportare alla disciplina del superbonus 110%.
L’intervento legislativo comporta modifiche e proroghe anche in relazione alle altre detrazioni fiscali legate all’edilizia (recupero patrimonio edilizio, ecobonus, sismabonus, bonus mobili, bonus verde e bonus facciate), tuttavia nella presente circolare ci soffermeremo ad evidenziare le potenziali proroghe e le possibili modificazioni che il Governo intende adottare con riferimento al provvedimento che ha introdotto la maxi detrazione del 110%.
Una prima oggettiva classificazione che ci permette di tracciare una demarcazione tra le proroghe proposte dal Governo, la possiamo individuare tra:
Per tali tipologie di edifici, l’articolo 8 del Disegno di Legge di Bilancio 2022 ha previsto l’estensione della disciplina del superbonus a tutto il 2025, precisando che l’applicazione della detrazione al 110% riguarda solamente le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, mentre per quelle sostenute dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024 la percentuale si riduce al 75%, scendendo ulteriormente al 65% per quelle sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025.
Quindi avremo il seguente “decalage”
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Spese sostenute |
Percentuale detrazione |
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1° luglio 2020 - 31 dicembre 2023 |
110% |
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1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024 |
70% |
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1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025 |
65% |
Le cooperative a proprietà indivisa, di cui alla lettera d) del comma 9 dell’articolo 119 del D.L. 34/2020, sono state equiparate agli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), pertanto anche per esse varrà la proroga al 31 dicembre 2023 qualora siano stati realizzati e completati entro il 30 giugno 2023 almeno il 60% degli interventi complessivi sugli immobili posseduti ed assegnati in godimento ai propri soci.
Più articolata la possibile previsione per chi possiede case unifamiliari. Per tali soggetti, infatti, è stata proposta una norma che stabilisce le proroghe in base a situazioni soggettive e oggettive come di seguito riportate:
Con riferimento al punto sub I., la detrazione al 110% si applicherà su tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Con riferimento al punto sub II., indipendentemente dalla scadenza del 30 settembre 2021 per la CILA o per l’acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione al 110% spetterà per tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Infine, con riferimento al punto sub III., la detrazione maggiorata al 110% terminerà alla scadenza prefissata del 30 giugno 2022.
Relativamente all’installazione degli impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, compresi quelli posizionati su strutture pertinenziali, il Legislatore ha previsto un potenziale slittamento temporale per le spese ad essi correlate, infatti la misura agevolativa del 110% viene prorogata fino al 30 giugno 2022.
Si precisa, inoltre, che affinché tale proroga trovi effetto, l’intervento di installazione degli impianti solari fotovoltaici deve ricoprire la qualifica di intervento trainato e, pertanto, deve essere realizzato congiuntamente ad un intervento di tipo trainante.
Tra le proroghe inserite nel Disegno di Legge proposto dal Legislatore, troviamo anche un’importante previsione che interessa l’articolo 121 del D.L. 34/2020 che, come noto, si occupa del possibile esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Con la modifica apportata al comma 7-bis del sopracitato articolo 121 del D.L. 34/2020, viene potenzialmente sancita la proroga dello sconto in fattura e della cessione del credito fino al 31 dicembre 2025, tuttavia, tale ampliamento dell’operatività dell’opzione riguarda, esclusivamente, le spese sostenute nell’ambito della disciplina del superbonus 110%, lasciando fuori tutte le altre detrazioni correlate ad interventi edilizi che continueranno a fruire di una tale opportunità fino al 31 dicembre 2021.
Tra le altre modifiche che, potenzialmente, andranno ad interessare la disciplina della maxi detrazione, troviamo anche quella legata alla attuale inadeguatezza dei prezzari cui dovranno riferirsi i professionisti nella attestazione di congruità delle spese.
In pratica, le recenti impennate dei prezzi delle materie prime, fa sì che i valori riportati nei prezzari Regionali o in quelli “Dei” non risultino più in linea con quelli riferiti a determinate categorie di beni, pertanto il Legislatore ha voluto anticipare la prossima uscita di un Decreto MISE (presumibilmente entro il 31 gennaio 2022) al quale i professionisti potranno riferirsi nella redazione delle asseverazioni che andranno a sottoscrivere.
Per ultimo, sempre in riferimento alla disciplina in oggetto, troviamo la “scontata” conferma che le quattro quote annuali costanti di ripartizione delle spese sostenute, riguarderanno quelle che partono dal 1° gennaio 2022 in avanti.