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Dopo il via libera della Commissione Europea, lo scorso fine settimana, il Ministero dell’Economia ha firmato il Decreto attuativo con il quale viene dato il nullaosta al contributo a fondo perduto perequativo.
Il Decreto, non ancora pubblicato, fornisce indicazioni sulle modalità di richiesta del contributo a fondo perduto calcolato sulle risultanze dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi presentate entro lo scorso 30 settembre.
Ricordiamo, infatti, che con il D.P.C.M. del 7 settembre 2021 è stato prorogato, dal 10 settembre al 30 settembre, il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per i soggetti che intendevano presentare l’istanza per la richiesta del contributo perequativo disposta dal D.L. 73/2021 (art. 1, commi da 16 a 27).
Il contributo perequativo è riconosciuto a favore dei soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, titolari di Partita IVA e che producono reddito agrario, d’impresa o di lavoro autonomo, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (dunque nel 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Tale contributo, inoltre, spetta a condizione che sia stato registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale del 30% fissata ora nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Con il Provvedimento 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 2019 e 2020 da utilizzare per la determinazione dell’ammontare dei risultati economici d'esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo perequativo.
Per calcolare il contributo spettante l’Amministrazione Finanziaria ha stabilito un meccanismo a scaglioni con una percentuale decrescente al crescere dei ricavi e dei compensi:
L’ammontare del contributo non potrà comunque superare i 150.000 euro, in particolare, dovrà essere determinato applicando le suddette percentuali alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate che si dovrebbero riassumere nelle seguenti disposizioni:
Nelle anteprime del Decreto firmato dal Ministro dell’Economia pare vi sia anche la risposta agli interrogativi che ci si poneva in relazione al fatto che era necessario prendere a riferimento i dati indicati nelle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 2021 o se fosse possibile considerare i valori di eventuali dichiarazioni integrative presentate successivamente.
Nel Decreto viene stabilito che le dichiarazioni integrative e quelle correttive delle dichiarazioni riferite agli anni 2019 e 2020 non saranno tenute in considerazione qualora gli importi indicati determinino un contributo maggiore rispetto a quello derivante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre scorso.
Per quanto riguarda i termini e le modalità di presentazione delle istanze occorrerà attendere un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate nel quale dovrebbe essere previsto un termine di trenta giorni dalla pubblicazione del Decreto del MEF.