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Con la Sentenza n. 34444, depositata lo scorso 16 novembre, la Corte di Cassazione si è espressa sul termine di decadenza per la notifica dell’atto di recupero relativo all’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti.
La questione sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità riguarda una società di capitali alla quale è stato notificato un avviso di recupero per l’indebito utilizzo in compensazione di un credito IVA maturato nel 2003 e utilizzato nei periodi d’imposta successivi.
L’Amministrazione Finanziaria, in particolare, ha contestato alla società la mancata compilazione del quadro VE del modello IVA in talune annualità e l’effettuazione di sole operazioni esenti in altre, con la conseguente inesistenza del credito IVA poi utilizzato in compensazione.
Chiamata in causa, la CTR Piemonte ha avallato la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate, ribadendo l’inesistenza del credito utilizzato in compensazione e l’applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento di cui all’art. 27, comma 16, D.L. n. 185/2008, ovvero, “entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo”.
La società ha quindi proposto ricorso in Cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 27, comma 16, D.L. n. 185/2008 e dell’art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, giacché la sentenza della CTR aveva equiparato, ai fini della verifica della tempestività dell’azione di recupero, l’ipotesi dell’inesistenza del credito d’imposta indebitamente utilizzato in compensazione a quella della mera non spettanza del credito, con conseguente applicazione del maggior termine di otto anni per la notifica dell’atto di recupero.
Investita della questione, la Corte di Cassazione ha richiamato la disciplina di cui all’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997, che, oltre a contenere la definizione normativa di credito inesistente, individua precisamente i termini per la notifica dell’avviso di recupero.
Il raddoppio dei termini di notifica previsto in caso di utilizzo di crediti inesistenti in compensazione orizzontale è giustificato dalla natura stessa della violazione: infatti, l’utilizzo di crediti inesistenti, ossia di crediti per i quali manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli automatici e formali di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e all’art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, legittima la previsione di una maggior durata dei termini per la notifica dell’atto di recupero di cui all’art. 1, comma 421, Legge n. 311/2004.
Quindi, affinché un credito possa essere ritenuto inesistente, occorre la contemporanea presenza di due condizioni:
L’assenza di una di queste condizioni deve, pertanto, fare rientrare la fattispecie tra quelle previste per i crediti non spettanti, con conseguenti ricadute ai fini sanzionatori ed ai relativi termini di accertamento.
In conclusione, si ricorda che la compensazione di crediti non esistenti comporta l’applicazione della sanzione dal 100% al 200% del credito indebitamente compensato. L’utilizzo di crediti non spettanti, invece, è punito con la sanzione pari al 30% del credito compensato.