L’art. 1, D.L. n. 152/2021, c.d. “Decreto PNRR”, prevede il riconoscimento di un nuovo credito d’imposta e di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese del settore turistico.
Tali agevolazioni intendono migliorare la qualità dell’ospitalità turistica nazionale e, pertanto, richiedono l’effettuazione, nel periodo 7 novembre 2021 - 31 dicembre 2024, di investimenti finalizzati alla riqualificazione e all’aumento degli standard qualitativi delle strutture ricettive, nonché alla sostenibilità ambientale.
Inoltre, in relazione alle spese ammissibili inerenti al medesimo progetto, ma non coperte dal credito d’imposta o dal contributo a fondo perduto, è possibile fruire del finanziamento a tasso agevolato accordato dal D.M. 22 dicembre 2017 (purché almeno il 50% dei costi ammissibili riguardi interventi di riqualificazione energetica).
Soggetti beneficiari
Le agevolazioni in esame sono riconosciute a favore:
- delle imprese alberghiere;
- delle strutture che svolgono attività agrituristica, così come definita dalla Legge n. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali;
- delle strutture ricettive all’aria aperta;
- delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici.
Le spese agevolabili
Il credito d’imposta e/o il contributo a fondo perduto operano in relazione alle spese sostenute, comprese quelle di progettazione, per l’esecuzione dei seguenti interventi:
- incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
- eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della Legge n. 13/1989 e del D.P.R. n. 503/1996;
- edilizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), D.P.R. n. 380/2001 (ossia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ecc.) funzionali agli interventi precedenti;
- realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativamente alle strutture di cui all’art. 3, Legge n. 323/2000.
Sono poi agevolate le spese per la digitalizzazione delle strutture ricettive previste dall’art. 9, comma 2, D.L. n. 83/2014, ossia:
- impianti wi-fi, a condizione che la struttura ricettiva metta a disposizione della propria clientela un servizio gratuito di velocità di connessione almeno pari a 1 Megabit/s in download;
- siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, che siano in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra ricettivi;
- spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.
In ogni caso, gli interventi agevolabili devono essere eseguiti nel rispetto dei principi della progettazione universale di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di cui alla Legge n. 18/2009, essere conformi alla Comunicazione della Commissione Europea 2021/C58/01 e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’art. 17, Regolamento n. 2020/852/UE.
Il credito d’imposta
Il credito d’imposta è fissato in misura pari all’80% delle spese ammissibili sostenute dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024 per la realizzazione degli interventi agevolabili (ai fini dell’imputazione delle spese al periodo in cui opera l’agevolazione occorre aver riguardo al principio di competenza).
Il beneficio è poi riconosciuto anche per gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi al 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021 (in relazione agli interventi conclusi prima del 7 novembre 2021, è possibile fruire del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’art. 79, D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”).
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 per il pagamento di imposte e contributi; la delega di pagamento deve essere trasmessa mediante i servizi telematici dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL o FISCONLINE).
Ai fini della compensazione non operano i limiti di euro 700.000 annui di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a 2 milioni di euro per il 2021) 73/2021, c.d. Decreto Sostegni-bis) e di euro 250.000 annui, previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello REDDITI dall’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello di realizzazione degli interventi.
In alternativa all’utilizzo in compensazione è prevista la possibilità di cedere, in tutto o in parte, il credito spettante a terzi, con possibilità di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari. Ai fini della cessione del credito occorre osservare le modalità di esercizio delle opzioni previste dal Provvedimento 8 agosto 2020, prot. n. 283247/2020, in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Il cessionario utilizza il credito ceduto con le medesime modalità previste per il cedente.
In conclusione, si evidenzia che il credito d’imposta non è tassato ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all’art. 61, TUIR e neppure ai fini della determinazione della quota dei componenti negativi deducibili di cui all’art. 109, comma 5, TUIR.
Il contributo a fondo perduto
Il contributo a fondo perduto, riconosciuto in misura non superiore al 50% delle spese sostenute, è concesso per un importo massimo di 40.000 euro, che può essere aumentato, anche cumulativamente:
- fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica per almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;
- fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti dall’art. 53, D.Lgs. n. 198/2006, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai 2/3 da giovani (età compresa tra i 18 e i 35 anni) e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i 2/3 da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo;
- fino ad ulteriori 10.000 euro per le imprese con sede operativa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
In ogni caso, il contributo è riconosciuto nel limite massimo di 100.000 euro.
Il contributo in esame è erogato in un’unica soluzione, a conclusione degli interventi agevolabili. È tuttavia prevista la possibilità di ottenere un’anticipazione, in misura non superiore al 30% del contributo spettante, previa presentazione di una garanzia fideiussoria o di una cauzione.
In conclusione, si evidenzia che il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto possono essere tra loro cumulati, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non tassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, non ecceda l’importo dei costi sostenuti.
La domanda di agevolazione
Le agevolazioni sono riconosciute previa presentazione di un’apposita istanza telematica, nella quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti necessari per la fruizione delle stesse.
Le modalità per l’erogazione delle agevolazioni in esame e l’individuazione delle relative spese agevolabili saranno definite da un provvedimento del Ministero del Turismo, da emanare entro il prossimo 7 dicembre.
Gli incentivi in esame saranno erogati, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite di:
- 100 milioni di euro per il 2022;
- 180 milioni di euro per il 2023 e 2024;
- 40 milioni di euro per il 2025;
con una riserva del 50% espressamente prevista per gli interventi finalizzati al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.
La quota di 100 milioni di euro per il 2022 era destinata a finanziare il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’art. 10, D.L. n. 83/2014, che, pertanto, non troverà più applicazione nel 2022.
Gli incentivi sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento Europea n. 1407/2013/UE in materia di aiuti de minimis e dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, contenente il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
I contributi, inoltre, non possono essere cumulati con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.
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