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L’art. 1, D.L. n. 152/2021, c.d. “Decreto PNRR”, prevede il riconoscimento di un nuovo credito d’imposta e di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese del settore turistico.
Tali agevolazioni intendono migliorare la qualità dell’ospitalità turistica nazionale e, pertanto, richiedono l’effettuazione, nel periodo 7 novembre 2021 - 31 dicembre 2024, di investimenti finalizzati alla riqualificazione e all’aumento degli standard qualitativi delle strutture ricettive, nonché alla sostenibilità ambientale.
Inoltre, in relazione alle spese ammissibili inerenti al medesimo progetto, ma non coperte dal credito d’imposta o dal contributo a fondo perduto, è possibile fruire del finanziamento a tasso agevolato accordato dal D.M. 22 dicembre 2017 (purché almeno il 50% dei costi ammissibili riguardi interventi di riqualificazione energetica).
Le agevolazioni in esame sono riconosciute a favore:
Il credito d’imposta e/o il contributo a fondo perduto operano in relazione alle spese sostenute, comprese quelle di progettazione, per l’esecuzione dei seguenti interventi:
Sono poi agevolate le spese per la digitalizzazione delle strutture ricettive previste dall’art. 9, comma 2, D.L. n. 83/2014, ossia:
In ogni caso, gli interventi agevolabili devono essere eseguiti nel rispetto dei principi della progettazione universale di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di cui alla Legge n. 18/2009, essere conformi alla Comunicazione della Commissione Europea 2021/C58/01 e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’art. 17, Regolamento n. 2020/852/UE.
Il credito d’imposta è fissato in misura pari all’80% delle spese ammissibili sostenute dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024 per la realizzazione degli interventi agevolabili (ai fini dell’imputazione delle spese al periodo in cui opera l’agevolazione occorre aver riguardo al principio di competenza).
Il beneficio è poi riconosciuto anche per gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi al 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021 (in relazione agli interventi conclusi prima del 7 novembre 2021, è possibile fruire del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’art. 79, D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”).
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 per il pagamento di imposte e contributi; la delega di pagamento deve essere trasmessa mediante i servizi telematici dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL o FISCONLINE).
Ai fini della compensazione non operano i limiti di euro 700.000 annui di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a 2 milioni di euro per il 2021) 73/2021, c.d. Decreto Sostegni-bis) e di euro 250.000 annui, previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello REDDITI dall’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello di realizzazione degli interventi.
In alternativa all’utilizzo in compensazione è prevista la possibilità di cedere, in tutto o in parte, il credito spettante a terzi, con possibilità di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari. Ai fini della cessione del credito occorre osservare le modalità di esercizio delle opzioni previste dal Provvedimento 8 agosto 2020, prot. n. 283247/2020, in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Il cessionario utilizza il credito ceduto con le medesime modalità previste per il cedente.
In conclusione, si evidenzia che il credito d’imposta non è tassato ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all’art. 61, TUIR e neppure ai fini della determinazione della quota dei componenti negativi deducibili di cui all’art. 109, comma 5, TUIR.
Il contributo a fondo perduto, riconosciuto in misura non superiore al 50% delle spese sostenute, è concesso per un importo massimo di 40.000 euro, che può essere aumentato, anche cumulativamente:
In ogni caso, il contributo è riconosciuto nel limite massimo di 100.000 euro.
Il contributo in esame è erogato in un’unica soluzione, a conclusione degli interventi agevolabili. È tuttavia prevista la possibilità di ottenere un’anticipazione, in misura non superiore al 30% del contributo spettante, previa presentazione di una garanzia fideiussoria o di una cauzione.
In conclusione, si evidenzia che il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto possono essere tra loro cumulati, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non tassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, non ecceda l’importo dei costi sostenuti.
Le agevolazioni sono riconosciute previa presentazione di un’apposita istanza telematica, nella quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti necessari per la fruizione delle stesse.
Le modalità per l’erogazione delle agevolazioni in esame e l’individuazione delle relative spese agevolabili saranno definite da un provvedimento del Ministero del Turismo, da emanare entro il prossimo 7 dicembre.
Gli incentivi in esame saranno erogati, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite di:
con una riserva del 50% espressamente prevista per gli interventi finalizzati al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.
La quota di 100 milioni di euro per il 2022 era destinata a finanziare il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’art. 10, D.L. n. 83/2014, che, pertanto, non troverà più applicazione nel 2022.
Gli incentivi sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento Europea n. 1407/2013/UE in materia di aiuti de minimis e dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, contenente il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
I contributi, inoltre, non possono essere cumulati con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.