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Con la Sentenza n. 3369/3/2021 del 6 agosto 2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria ha ritenuto priva di effetti giuridici la notifica di una cartella esattoriale effettuata mediante un indirizzo PEC non presente nell’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).
Infatti, l’art. 16-ter, D.L. n. 179/2012, prevede espressamente che per la notifica degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, devono essere obbligatoriamente utilizzati gli indirizzi PEC risultanti dagli elenchi IPA, REGINDE e INIPEC.
Il caso sottoposto ai Giudici di merito riguarda un contribuente che, a seguito della verifica della propria posizione debitoria, ha riscontrato la presenza di una cartella, asseritamente notificatagli nel 2018, concernente la tassa per la raccolta dei rifiuti relativa all’anno 2013-2014 e dell’importo di circa 1.400 euro.
Il contribuente, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica rituale della cartella indicata nell’estratto di ruolo, ha quindi promosso ricorso-reclamo contro l’Agente della Riscossione. La parte resistente, a sua volta, si è costituita in giudizio, chiedendo l’inammissibilità del ricorso introduttivo giacché proposto oltre i sessanta giorni dalla notifica dell’atto, depositando altresì la ricevuta di avvenuta notifica della cartella effettuata, a mezzo PEC, in data 12 aprile 2018.
Il contribuente ha replicato depositando una memoria, secondo cui la prova fornita dal resistente non può superare la contestazione del ricorrente, atteso che l’indirizzo PEC dal quale è stato notificato l’atto non è con legale certezza riferibile all’Agente della Riscossione.
In ordine all’impugnabilità dell’estratto di ruolo, il collegio di primo grado ha richiamato il principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella Sentenza n. 19704/2015, secondo il quale la contestazione circa la validità della notifica del ruolo può essere proposta dal contribuente entro sessanta giorni dalla data di stampa dell’estratto di ruolo.
Di conseguenza, poiché il ricorso è stato presentato dal contribuente entro il termine di sessanta giorni dalla consegna dell’estratto di ruolo, lo stesso deve considerarsi tempestivo.
In relazione alla questione di merito, ossia la fondatezza del ricorso introduttivo, la CTP di Reggio Calabria ha rilevato che dal carteggio processuale è emerso che la notifica della cartella è stata effettuata dal concessionario tramite una PEC non istituzionale, ossia non risultante dal registro IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni), in violazione dell’art. 16-ter, D.L. 179/2012.
Di conseguenza, mancando una rituale notifica, la cartella e il sotteso ruolo devono essere annullati.