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A partire dal 20 novembre, i soggetti che intendono fruire della c.d. super ACE (ossia, i soggetti IRES e i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria) possono presentare la relativa istanza, utilizzando il modello approvato dal Provvedimento 17 settembre 2021, prot. n. 238235/2021, dell’Agenzia delle Entrate.
La Comunicazione ACE deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o mediante un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2021.
Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate comunicherà ai richiedenti il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione.
La super ACE, introdotta dall’art. 19, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, consente l’incremento dall’1,3% al 15% del rendimento nozionale applicabile nel periodo d’imposta 2021.
La base di calcolo, inoltre, è costituita dall’intera variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente (ossia, in buona sostanza, dalla differenza tra la base ACE al 31 dicembre 2021 e quella al 31 dicembre 2020).
Tuttavia, la variazione in aumento agevolabile rileva entro l’ammontare massimo di 5 milioni di euro e, pertanto, il rendimento nozionale massimo può ammontare a 750.000 euro (5.000.000x15%), cui corrisponde un risparmio d'imposta massimo, per i soggetti IRES, pari a 180.000 euro. In caso di superamento del limite di 5 milioni di euro è previsto che all'eccedenza sia applicato l’ordinario coefficiente di remunerazione dell’1,3%.
È previsto, da ultimo, che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (ossia, nel 2021, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare), gli incrementi del capitale proprio rilevino per l'intero ammontare, a prescindere dalla data del versamento.
La super ACE può essere fruita direttamente in dichiarazione dei redditi (al fine di ridurre la base imponibile IRES/IRPEF) o, in alternativa, sotto forma di credito d'imposta (calcolato applicando al rendimento nozionale 2021 le aliquote IRPEF o IRES vigenti nel 2020).
Il credito d’imposta può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione nel Modello F24, oppure richiesto a rimborso o ceduto a terzi.