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Entro il prossimo 30 novembre 2021 deve essere effettuato il versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF, IRES e IRAP 2021. Nella stessa data scade anche il termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto 2021 dei contributi dovuti alla gestione separata INPS, nonché della rata di acconto dei contributi IVS dovuti da artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale.
Non sono, invece, dovuti acconti per l’addizionale regionale IRPEF. L’acconto deve essere corrisposto per l’addizionale comunale IRPEF ma, dovendo essere versato in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo IRPEF, non interessa la scadenza del 30 novembre.
Per determinare l’importo dell’acconto dovuto è possibile utilizzare, alternativamente, il metodo storico (sulla base dell’imposta dell’anno precedente) o quello previsionale (sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso). Il ricorso al metodo previsionale può interessare, ad esempio, le imprese che nel 2021 hanno subito una forte riduzione del fatturato rispetto al 2020.
La scelta dell’uno o dell’altro metodo riguarda la singola imposta: ad esempio, lo stesso contribuente può utilizzare il metodo storico per determinare l’IRPEF da versare e il metodo previsionale per l’IRAP.
Occorre però considerare che, se l’imposta effettivamente dovuta per il 2021 risulta poi superiore a quella presa a riferimento come base di calcolo per l’acconto, saranno dovute le sanzioni e gli interessi previsti per l’insufficiente versamento dell’acconto (è comunque possibile ricorrere al ravvedimento operoso per regolarizzare la violazione).
Applicando il metodo storico, l’acconto 2021 è determinato in base all’importo evidenziato a rigo “DIFFERENZA” o “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del Modello Redditi 2021 e a rigo “Totale imposta” del Modello IRAP 2021. Occorre poi considerare l’eventuale saldo a credito risultante dal Modello Redditi/IRAP.
Con il metodo previsionale, invece, è possibile stimare il minor reddito imponibile conseguito nell’anno in corso e, quindi, eseguire un versamento in misura inferiore rispetto a quanto si renderebbe dovuto con il metodo storico, o non eseguire alcun versamento.
Per il calcolo previsionale dell’acconto si può tener conto, oltre che dei minori redditi conseguiti, anche delle eventuali maggiori detrazioni e di nuovi oneri deducibili che possono anch’essi modificare la base di calcolo.
In ogni caso, in sede di determinazione dell’acconto (IRPEF e IRES) con il metodo previsionale, è necessario osservare quanto stabilito dall’art. 13, D.Lgs. n. 239/1996, per effetto del quale, l’imposta netta di riferimento deve essere maggiorata in misura pari al 70% delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli scomputate nel 2020.
In caso di determinazione dell’acconto con il metodo storico, al ricorrere di talune specifiche fattispecie è obbligatorio ricalcolare l’acconto IRPEF/IRES, considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe ottenuta non applicando determinate disposizioni.
Ad esempio, gli esercenti impianti di distribuzione di carburanti sono tenuti a determinare l’acconto senza tener conto della deduzione forfettaria loro riconosciuta, individuata in base al volume d’affari conseguito. Allo stesso modo, in caso di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, occorre rideterminare il reddito 2020 facendo concorrere allo stesso anche i proventi derivanti dal noleggio occasionale delle unità di diporto, assoggettati all’imposta sostitutiva del 20%.
L’art. 58, comma 1, D.L. n. 124/2019, ha modificato le modalità di versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP a favore dei soggetti tenuti all’applicazione degli ISA (con ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro), prevedendo due rate di pari importo (ossia, del 50% ciascuna), invece di due rate del 40% e 60%.
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SOGGETTO |
MISURA DELL’ACCONTO |
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Soggetti ISA |
Due rate di pari importo (50% ciascuna) |
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Soggetti non ISA |
Prima rata del 40% e seconda rata del 60% |
L’importo dovuto a titolo di seconda o unica rata di acconto non può essere rateizzato e, pertanto, deve essere versato in un’unica soluzione (le somme da versare, tuttavia, possono essere compensate con gli eventuali crediti vantati dal contribuente).
Nel modello F24 utilizzato per il versamento dell'acconto devono essere esposti i seguenti codici tributo.
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TIPOLOGIA ACCONTO |
CODICE TRIBUTO |
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Acconto IRPEF (seconda o unica rata) |
4034 |
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Acconto IRES (seconda o unica rata) |
2002 |
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Acconto maggiorazione IRES 10,5% società di comodo (seconda o unica rata) |
2019 |
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Acconto IRAP (seconda o unica rata) |
3813 |
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Acconto imposta sostitutiva 5% regime dei minimi (seconda o unica rata) |
1794 |
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Acconto imposta sostitutiva 15% regime forfetario (seconda o unica rata) |
1791 |
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Acconto imposta sostitutiva cedolare secca (seconda o unica rata) |
1841 |
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Acconto imposta patrimoniale immobili all’estero IVIE (seconda o unica rata) |
4045 |
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Acconto imposta patrimoniale sulle attività finanziarie all’estero IVAFE (seconda o unica rata) |
4048 |
In sede di versamento dell’acconto è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione, sia essa verticale (utilizzo d’imposte e contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo ente impositore, senza la necessità di utilizzare il Modello F24), come pure orizzontale (imposte e contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi enti impositori, con presentazione del Modello F24).
Con riferimento alla compensazione orizzontale, si ricorda che è fissato a 5.000 euro il limite annuale di utilizzo in compensazione dei crediti tributari (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte sostitutive, ritenute alla fonte, ecc.), il cui superamento impone l'apposizione del visto di conformità sulla relativa dichiarazione.
Il limite annuo di 5.000 euro di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES, IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione, oltre il quale è necessario il visto di conformità, è elevato a 20.000 euro per i soggetti che ottengono un punteggio ISA 2020 almeno pari a 8, oppure un punteggio medio ISA 2019 e 2020 pari a 8,5.
Ricorre inoltre l’obbligo, indipendentemente dall’importo della delega, di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) per la compensazione dei crediti nel Modello F24 (salvo che per i versamenti diversi da quelli erariali, come, ad esempio, i contributi previdenziali, per i quali possono essere utilizzati i servizi di home e remote banking).
Occorre anche considerare il divieto di utilizzo in compensazione dei crediti nel modello F24 in caso di iscrizione a ruolo a seguito di mancato pagamento, totale o parziale, di somme dovute a causa dell’utilizzo indebito di crediti.
Si ricorda, infine, che il D.L. n. 124/2019 ha previsto che l’utilizzo dei crediti tributari per importi superiori a 5.000 euro (soglia valida per la generalità dei contribuenti, soggetti ISA compresi) sia ammesso dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito.
Il limite massimo dei crediti d’imposta compensabili è fissato a 700.000 euro per ciascun anno (nel computo della soglia non devono essere considerate le compensazioni verticali). L’eventuale eccedenza non utilizzata può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell’anno successivo. Tuttavia, per effetto di quanto previsto dal Decreto Sostegni-bis, nel 2021 il limite è fissato a due milioni di euro.
Il mancato o insufficiente versamento degli acconti può essere regolarizzato ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando delle relative sanzioni ridotte.
La misura delle sanzioni ridotte varia in funzione della tempistica nel ravvedimento, ossia:
Oltre al versamento dell’importo dovuto e della sanzione, devono essere corrisposti anche gli interessi di mora, calcolati a giorni, nella misura dello 0,01% annuo (dal 1° gennaio 2021).