Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Nella giornata di ieri, con il Provvedimento n. 324659, l’Agenzia delle Entrate ha dato notizia della trasmissione delle informazioni relative al mancato inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), degli aiuti indicati nel quadro IS del Modello IRAP 2019, per il superamento dell’importo complessivo concedibile nel triennio di riferimento.
L’Agenzia delle Entrate gestisce l’aggiornamento del RNA in relazione agli aiuti fiscali automatici e semiautomatici concessi, inserendone i dati entro l’esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della dichiarazione da parte del beneficiario. Pertanto, l’Agenzia provvede all’assolvimento di tale adempimento successivamente alla fruizione degli aiuti e può accadere che gli stessi siano anche stati fruiti indebitamente, ma potrebbe invece configurarsi solamente un errore di indicazione degli aiuti.
Le comunicazioni saranno trasmesse dall’Agenzia delle Entrate al domicilio digitale del contribuente (PEC). Qualora la PEC non fosse attiva o non fosse stata comunicata nel pubblico elenco “INI-PEC”, la comunicazione verrà inviata tramite posta ordinaria.
La medesima comunicazione ed i relativi allegati sono altresì consultabili all’interno del “Cassetto fiscale”, nella sezione “L’Agenzia scrive”, nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate.
Gli stessi dati sono anche messi a disposizione della Guardia di Finanza.
Anche tramite gli intermediari incaricati alla trasmissione, il contribuente può richiedere informazioni, segnalare eventuali inesattezze o fornire informazioni in relazione a fatti e circostanze non noti all’Amministrazione che possono aver determinato il rifiuto della registrazione al RNA.
Qualora a causa dell’errata compilazione della sezione “Aiuti di Stato” della Dichiarazione IRAP 2019 sia stato riscontrato il superamento dell’importo complessivamente concedibile degli aiuti in de minimis, il contribuente potrà sanare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa con i dati corretti. A seguito della ricezione dei nuovi dati, l’Agenzia delle Entrate provvederà all’aggiornamento del Registro.
Invece, qualora l’importo concesso fosse effettivamente superiore a quello spettante al contribuente, lo stesso potrà presentare una dichiarazione integrativa restituendo integralmente l’aiuto de minimis illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.
Per quanto riguarda le sanzioni, nel Provvedimento si dà evidenza al fatto che il contribuente potrà comunque beneficiare del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997) in funzione della tempestività con cui provvederà a sanare la propria posizione.