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Con la Risposta ad Interpello n. 779 del 16 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate conferma un principio già espresso dall’ENEA in una sua comunicazione del 31 agosto 2021, nella quale venivano definite le cosiddette “superfici POND” (pareti orizzontali o inclinate non disperdenti) che non devono rientrare nel conteggio delle superfici opache da isolare nella misura di almeno il 25% della superficie lorda disperdente, ai fini dell’accesso al superbonus.
In pratica, con la Legge di Bilancio 2021, a partire dal 1° gennaio 2021, possono rientrare tra gli interventi agevolati al 110% quelli riferiti alla coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Con l’intento di estendere l’agevolazione anche alla coibentazione del tetto, il Legislatore viene a definire una deroga al principio generale secondo il quale risultavano agevolati tutti i lavori di isolamento termico eseguiti su superfici disperdenti e, come tali, si intendono quelle superfici che separano un ambiente riscaldato dall’esterno, dal terreno o da altro ambiente non riscaldato.
Spesso può capitare che il tetto non sia un elemento contiguo ai locali destinati ad utilizzo residenziale, ma confini con un ambiente non riscaldato (sottotetto) e, pertanto, la superficie di confine tra i due ambienti (sottotetto ed esterno) non potrà essere definita disperdente.
Al ricorrere di una tale fattispecie, con l’intervento legislativo, i lavori per la coibentazione potranno essere agevolati al 110%, tuttavia, nella determinazione del rispetto del requisito richiesto dalla norma riferito al fatto che gli interventi di isolamento termico devono riguardare almeno il 25% della superficie disperdente lorda, la superficie riferita al tetto non dovrà essere presa in considerazione in quanto, nella situazione ante intervento, non delimitava un volume riscaldato verso l’esterno.
Diverso è il fatto se il sottotetto fosse stato riscaldato prima dell’intervento di coibentazione, infatti, ricorrendo una tale fattispecie, anche la superficie del tetto rientrerebbe nel calcolo del 25%.
Ulteriore particolarità a suo tempo espressa dall’ENEA con la sua comunicazione del 31 agosto scorso, riguarda il caso di interventi di isolamento eseguiti sul solaio disperdente sottostante il tetto. (cfr. figura 1)

Figura 1
In tale occasione l’ENEA ha voluto precisare un principio che non a tutti appariva così evidente e cioè che “le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante”.
Da una tale affermazione (a partire da settembre 2021), è possibile evincere un postulato secondo il quale è necessario distinguere gli scenari possibili cui applicare la disciplina agevolativa.
In pratica potremmo trovarci nella situazione in cui: