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Come noto, il regime di contabilità semplificata costituisce il regime naturale degli esercenti arti e professioni, applicabile indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti. Il regime di contabilità ordinaria, invece, può essere adottato a seguito dell’esercizio di specifica opzione, in mancanza della quale i professionisti si considerano naturalmente in contabilità semplificata.
Con la Risposta ad Interpello n. 909-1960/2021 del 27 settembre 2021, la DRE Emilia Romagna dell’Agenzia delle Entrate si è espressa sul passaggio al regime forfettario da parte di un professionista in regime di contabilità semplificata.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda un professionista che sino al 2015 ha adottato il regime dei contribuenti “minimi”. In seguito, tuttavia, l’acquisto di una quota di una società di persone ha imposto la fuoriuscita del professionista dal regime di vantaggio e l’accesso al regime di contabilità semplificata. Ancorché tale quota societaria sia stata ceduta a terzi nel corso del 2019, il professionista ha continuato ad applicare il regime di contabilità semplificata, pur avendo i requisiti per l’ingresso nel regime forfettario (avendo rimosso la causa ostativa rappresentata dal possesso della partecipazione in una società di persone).
Il professionista si è quindi rivolto alla DRE Emilia Romagna dell’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di passare al regime forfettario dal 2022.
Richiamando i chiarimenti resi con la Risoluzione n. 64/E/2018, la DRE Emilia Romagna ha riconosciuto l’applicabilità del regime forfettario al professionista che, pur avendo i requisiti per tale regime, ha adottato per fatti concludenti la contabilità semplificata. Peraltro, trattandosi del passaggio tra due regimi naturali di determinazione del reddito, non opera il vincolo triennale di permanenza nel regime semplificato.
Nella R.M. n. 64/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l’applicazione del regime forfettario, abbia optato per il regime di contabilità semplificata, può passare al regime forfettario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto le peculiari modalità di registrazione di cui all’art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973, in quanto trattasi di due regimi naturali dei contribuenti minori.
Ancorché la risoluzione riguardi un soggetto esercente attività d’impresa, l’interpretazione resa dalla stessa è applicabile anche dalle persone fisiche esercenti arti e professioni. In definitiva, la scelta per comportamento concludente di avvalersi del regime semplificato in luogo di quello, naturale, forfettario, non vincola il soggetto istante alla permanenza triennale nel regime semplificato.
Al contrario, la scelta di un regime contabile non “naturale” impone il rispetto del vincolo triennale (come, ad esempio, in caso di passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria o dal regime forfettario a quello ordinario).