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A seguito dell’approvazione del Governo, è recentemente approdato in Senato il D.D.L. Bilancio 2022. La manovra di bilancio prevede, tra l’altro, la proroga al 31 dicembre 2025 dei termini per l’effettuazione degli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, Industria 4.0.
Non è invece prevista la proroga dell’agevolazione per gli investimenti in beni strumentali generici, per i quali, pertanto, il credito d’imposta è riconosciuto solo per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 (o 30 giugno 2023 in caso di prenotazione effettuata entro il 31 dicembre 2022).
La mancata proroga del bonus per gli investimenti in beni generici si riflette sulla platea dei beneficiari, precludendo di fatto l’accesso all’agevolazione per i lavoratori autonomi.
Il D.D.L. Bilancio 2022 prevede la proroga e la rimodulazione del credito d’imposta riconosciuto sugli investimenti in beni materiali nuovi di cui all’allegato A della Legge n. 232/2016.
In particolare, è previsto che per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il bonus investimenti sia riconosciuto nella misura del:
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IMPORTO DELL’INVESTIMENTO |
PERIODO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI |
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16/11/2020 - 31/12/2021 (o 30/06/2022) |
01/01/2022 - 31/12/2022 (o 30/06/2023) |
01/01/2023 - 31/12/2025 (o 30/06/2026) |
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Fino a 2,5 milioni di euro |
50% |
40% |
20% |
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Superiore a 2,5 e fino a 10 milioni di euro |
30% |
20% |
10% |
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Superiore a 10 e fino a 20 milioni di euro |
10% |
10% |
5% |
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Limite massimo costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro |
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In relazione agli investimenti in beni immateriali nuovi di cui all’allegato B, Legge n. 232/2016, il D.D.L. Bilancio 2022 prevede la proroga del credito d’imposta e la rimodulazione delle relative misure in base al periodo di effettuazione degli investimenti.
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PERIODO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI |
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16/11/2020 - 31/12/2023 (o 30/06/2024) |
01/01/2024 - 31/12/2024 (o 30/06/2025) |
01/01/2025 - 31/12/2025 (o 30/06/2026) |
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20% |
15% |
10% |
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Limite massimo annuale di costi ammissibili pari ad un milione di euro |
Limite massimo di costi ammissibili pari ad un milione di euro |
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Nel periodo 16 novembre 2020 - 31 dicembre 2023 (o 30 giugno 2024) il limite massimo di costi ammissibili, pari a un milione di euro, opera su base annuale.
È poi confermato, anche per gli investimenti effettuati nel periodo oggetto di proroga, il riconoscimento dell’agevolazione anche sulle spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni agevolabili mediante soluzioni di cloud computing (per la quota imputabile per competenza).
Così come in precedenza, dal bonus in esame restano esclusi gli investimenti:
Il credito d’imposta, inoltre, continua a dover essere utilizzato in compensazione, nel modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno in cui interviene l’interconnessione al sistema aziendale.
Permane poi l’obbligo di disporre di una perizia asseverata o di un attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale (per i beni di costo unitario pari o inferiore a 300.000 euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa).
È quindi richiesta la trasmissione di una specifica comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, con indicazione degli investimenti effettuati.
Ricorre, infine, l’obbligo di conservare la documentazione attestante l’effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione degli importi agevolabili, nonché di riportare nelle fatture di acquisto dei beni agevolabili l’espresso richiamo alla disposizione normativa di riferimento.
Il D.D.L. Bilancio 2022 non prevede la proroga del credito d’imposta riconosciuto sugli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi generici, ossia diversi da quelli di cui agli allegati A e B, Legge n. 232/2016. Di conseguenza, come previsto dalla Legge di Bilancio 2021, il bonus è riconosciuto sugli investimenti in beni generici effettuati fino al 31 dicembre 2022 (o 30 giugno 2023).
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PERIODO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI |
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16/11/2020 - 31/12/2021 (o 30/06/2022) |
01/01/2022 - 31/12/2022 (o 30/06/2026) |
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10% |
6% |
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Limite massimo costi ammissibili: due milioni di euro per beni materiali e un milione di euro per i beni immateriali |
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Per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di forme di lavoro agili, effettuati nel periodo 16 novembre 2020 - 31 dicembre 2021 (o 30 giugno 2022 con prenotazione entro il 31 dicembre 2021), è previsto che il credito d’imposta sia riconosciuto nella maggior misura del 15%.
Il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti in beni generici è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione del bene.
Tuttavia, il credito d’imposta in esame è utilizzabile (facoltativamente) in un’unica quota annuale, dall’anno di entrata in funzione del bene, per gli investimenti in: