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Con la Sentenza n. 773, depositata lo scorso 6 ottobre 2021, la CTR del Piemonte si è espressa in materia di trasferimenti di denaro effettuati tramite bonifico bancario, affermando che le ingenti somme accreditate dal padre sul conto corrente della figlia si presumono redditi non dichiarati, sempre che la contribuente non fornisca la prova che tali movimentazioni bancarie siano fiscalmente irrilevanti.
Il caso giunto al vaglio della Commissione Tributaria Regionale riguarda una contribuente raggiunta da un avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 2, D.P.R. n. 600/1973, con il quale l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate contestava un maggior reddito imponibile per il periodo d’imposta 2006.
L’Amministrazione Finanziaria, in particolare, ha ritenuto ingiustificate alcune operazioni di accredito di somme di denaro effettuate dal padre sul conto corrente della contribuente e ha quindi qualificato tali somme come redditi non dichiarati.
Le movimentazioni bancarie, infatti, possono essere utilizzate quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta, sia per quantificare il reddito dalla stessa ricavato, incombendo sul contribuente l’onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni siano fiscalmente irrilevanti.
Nel caso in esame, la contribuente asseriva, senza fornire alcuna prova, che le fosse pervenuto un bonifico dal padre a titolo di parziale restituzione di somme dalla stessa precedentemente trasferite al genitore ai fini di un investimento che, a causa di sopraggiunte liti familiari, non era stato possibile completare.
La contribuente, tuttavia, non è stata in grado né di provare l’effettività del bonifico effettuato a favore del padre, né che i successivi bonifici effettuati dal padre a suo favore avessero come causale la restituzione di tali somme.
Il bonifico del padre, inoltre, non può rappresentare una donazione da padre a figlia, attese le diverse spiegazioni rese dalla contribuente e la circostanza che il bonifico rechi, a titolo di causale, l'indicazione di restituzione.
In definitiva, mancando un adeguato apparato probatorio circa il negozio sottostante i passaggi di denaro in questione, l’Amministrazione Finanziaria ha legittimamente applicato le presunzioni in tema di movimentazioni bancarie di cui all’art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973, recuperando tali somme a tassazione.