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Come noto, il D.L. n. 157/2021, il cosiddetto Decreto Antifrode, ha previsto che in caso di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione dei bonus edilizi, i contribuenti siano tenuti a richiedere il visto di conformità e a far asseverare, da un tecnico abilitato, la congruità delle spese sostenute.
Con un aggiornamento delle FAQ in materia di bonus edilizi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le procedure introdotte dal Decreto Antifrode devono essere applicate, in generale, alle comunicazioni telematiche trasmesse dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 157/2021).
Dal nuovo obbligo di apposizione del visto di conformità e di attestazione della congruità delle spese sono, tuttavia, esclusi i contribuenti che, pur non avendo ancora inviato la comunicazione delle opzioni all’Agenzia delle Entrate, entro il 11 novembre 2021, hanno:
Questi contribuenti, pertanto, possono comunicare all’Amministrazione Finanziaria la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura senza che sia richiesto il visto di conformità e l’attestazione di congruità delle spese.
Con riguardo al superbonus 110% di cui all’art. 119, D.L. n. 34/2020, il Decreto Antifrode ha previsto che il visto di conformità sia necessario anche qualora si intenda fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, salvo che per le dichiarazioni:
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, con una Risposta diffusa lo scorso 22 novembre, il visto di conformità deve essere richiesto solo per i dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il contribuente è poi tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, pertanto, il visto di conformità non deve essere apposto sulla dichiarazione dei redditi, ma sulla documentazione necessaria per fruire del superbonus.
Resta da comprendere, tuttavia, se l’apposizione del visto di conformità sia necessaria anche sulla documentazione relativa alle spese sostenute a partire nel corso del 2020.