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Come noto, prima che uscisse il Decreto del Ministero dell’Economia firmato il 12 novembre 2021, tra le domande che spesso ricorrevano in relazione alla possibilità di accedere o meno al contributo in oggetto, ricorreva spesso quella correlata alla condizione richiesta della presentazione, entro il 30 settembre 2021 (originariamente il termine era il 10 di settembre), della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.
In particolare, ci si chiedeva se l’ottenimento del contributo, essendo subordinato alla presentazione del modello dichiarativo entro termini oggettivamente individuati (30 settembre 2021), potesse essere compromesso da un’eventuale presentazione successiva di una dichiarazione correttiva o integrativa.
La domanda risultava oltremodo lecita, in quanto la ristrettezza dei tempi richiesti dal legislatore per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi avrebbe potuto generare, da parte dei professionisti incaricati, difficoltà nella redazione delle medesime, comportando la necessità di procedere alla compilazione di dichiarazioni correttive conseguenti.
Con il Decreto Ministeriale sopracitato, l’Amministrazione Finanziaria ha avuto modo di esprimersi al riguardo, affermando la non compromissione del contributo perequativo spettante anche laddove fossero presentate, successivamente al 30 settembre 2021, dichiarazioni correttive o integrative, precisando, tuttavia, che il contributo in oggetto sarebbe stato rideterminato solo in senso riduttivo, qualora dalle dichiarazioni presentate emergessero nuove risultanze in tal senso.
Prima di procedere ad un’esemplificazione di quanto sopra riportato, riteniamo utile ripercorrere, brevemente, quali sono i casi in cui si rende necessaria la correzione di una dichiarazione già inviata e quali sono le differenze tra dichiarazione correttiva nei termini e dichiarazione integrativa
La dichiarazione correttiva nei termini può essere inviata entro la naturale scadenza prevista per l’invio delle dichiarazioni (30 novembre 2021). Al contrario, invece, la dichiarazione integrativa può essere inviata una volta scaduti i termini per l’invio della dichiarazione. Sia in un caso che nell’altro, il presupposto è che vi sia un precedente invio da rettificare o integrare.
Nel caso in cui, prima della scadenza del termine ordinario di presentazione, sia necessario correggere il contenuto di una dichiarazione già presentata, si deve procedere alla compilazione di una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, avendo cura di barrare nel frontespizio la casella “Correttiva nei termini”. La correzione può riguardare redditi o oneri deducibili precedentemente non indicati.
Le eventuali differenze emerse a seguito della variazione possono essere regolate anche mediante il ricorso al ravvedimento operoso. In particolare, a seguito dell’invio della dichiarazione può emergere:
Per quanto riguarda la dichiarazione integrativa, questa si utilizza una volta scaduti i termini per l’invio della dichiarazione dei redditi.
È una dichiarazione compilata in tutte le sue parti, utilizzando il modello approvato per l’anno d’imposta di riferimento, tuttavia, a seconda dei motivi della variazione da apportare, nel frontespizio si deve barrare la casella:
Nel caso sub 1 (dichiarazione integrativa), il contribuente potrà compilare due codici:
Il caso sub 2 (articolo 2, comma 8-ter del D.P.R. n. 322/1998) riguarda il caso in cui il contribuente intenda modificare la originaria richiesta di rimborso, optando per la compensazione. In questo caso, l’invio deve essere effettuato entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario.
Tornando ai chiarimenti espressi dall’Amministrazione Finanziaria con il Decreto del 16 novembre scorso, individuiamo quali sono le possibili casistiche che si possono presentare.
Consideriamo che il contribuente abbia presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre 2021 e che, dal calcolo effettuato secondo i dettami del Decreto del 16 novembre, sia emerso un contributo perequativo pari a 15.000 euro.
In questo caso, possono configurarsi diverse casistiche:
SITUAZIONE A
Il contribuente non presenta alcuna dichiarazione integrativa o correttiva
↓
Nel rispetto delle condizioni stabilite dalla norma e non appena possibile, questi presenterà istanza per ottenere il contributo nella misura di 15.000 euro
SITUAZIONE B
Il contribuente presenta, successivamente al 30 settembre 2021, una dichiarazione correttiva o integrativa in cui, dai nuovi calcoli, emerge un potenziale contributo perequativo ≥ di 15.000 euro (pari a 18.000 euro)
↓
Nel rispetto delle condizioni stabilite dalla norma e non appena possibile, il contribuente presenterà istanza per ottenere il contributo nella misura di 15.000 euro
SITUAZIONE C
Il contribuente presenta, successivamente al 30 settembre 2021, una dichiarazione correttiva o integrativa in cui, dai nuovi calcoli, emerge un potenziale contributo perequativo < a 15.000 euro (pari a 13.000 euro)
↓
Nel rispetto delle condizioni stabilite dalla norma, il contribuente dovrà portare la sua richiesta di contributo perequativo di 13.000 euro a valere sulla nuova dichiarazione presentata e, se possibile, al fine di evitare spiacevoli restituzioni del contributo eventualmente soggette a sanzioni, fare in modo di presentare la dichiarazione correttiva o integrativa prima della presentazione dell’istanza di accesso al contributo stesso.