Con l’approvazione del Decreto Legislativo che attua la Direttiva (UE) 2019/633 a tutela delle filiere agricole dalle pratiche commerciali sleali, è stato previsto l’obbligo di cedere i prodotti agricoli tramite contratto in forma scritta.
Come previsto dall’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012, i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.
Sostanzialmente, le cessioni di prodotti agricoli e alimentari poste in essere da fornitori stabiliti nel territorio nazionale devono essere precedute da contratti di cessione in forma scritta.
Tale obbligo non investe le cessioni:
- effettuate nei confronti del consumatore;
- contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito;
- di prodotti da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative o organizzazioni di produttori di cui sono soci.
A differenza della previgente normativa, con l’abrogazione dell’articolo 36, comma 6-bis, del Decreto Legge 179/2012, e in assenza di una analoga previsione, le cessioni tra imprenditori agricoli devono essere contrattualizzate per iscritto.
Pertanto, anche nell’ipotesi della vendita sulla pianta, in cui il trasferimento della proprietà dei frutti avviene con la separazione dalla pianta (la raccolta), anche nell’ipotesi in cui le parti siano entrambe rappresentate da imprenditori agricoli si dovrà stipulare un contratto scritto.
Il contratto
Come previsto dalla normativa, i contratti si devono ispirare a principi di trasparenza, correttezza e proporzionalità e dovranno essere espressamente indicati:
- la durata del contratto che deve tener conto della stagionalità delle produzioni;
- quantità e caratteristiche del prodotto venduto;
- prezzo di cessione (fisso o determinabile sulla base di criteri pattuiti);
- modalità di consegna;
- modalità di pagamento.
In caso di consegne periodiche, il pagamento deve avvenire entro trenta giorni se prodotti deperibili, ovvero entro sessanta se non deperibili, dal termine del periodo di consegna o, se successivo, dal termine pattuito.
Nell’ipotesi di consegne non periodiche, i predetti termini si calcolano dalla data di consegna ovvero, se successiva, dalla data concordata. Il mancato rispetto delle scadenze di pagamento comporta l’applicazione degli interessi legali di mora.
Se tutti gli elementi sopra indicati sono già definiti in un accordo quadro, è possibile sostituire il contratto in forma scritta con i documenti di trasporto o di consegna, con fatture o ordini di acquisto.
Sanzioni
Le sanzioni applicabili variano a seconda del tipo di violazione, dal mancato rispetto della forma scritta alla tardività dei pagamenti. L’autorità preposta ai controlli è l’«ICQRF» (Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi del MIPAAF).
Come previsto dal comma 11-bis dell’art. 62 in commento, si hanno sei mesi a disposizione per adeguare i contratti di cessione in corso.
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