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Il comma 16 dell’art. 1 del D.L. 41/2021 ha previsto l’emanazione di un Decreto dell’Economia contenente le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato alle sezioni 3.1. e 3.12 del quadro temporaneo COVID-19 della Commissione UE.
A tale provvedimento seguirà un ulteriore provvedimento direttoriale che individua termini, modalità e contenuto dell’autodichiarazione da presentare.
Lo scopo della dichiarazione è quello di monitorare i limiti fissati dalla Commissione UE, che si differenziano per sezione, settore di attività e periodo di fruizione.
I soggetti che hanno l’obbligo di presentare la comunicazione sono tutti coloro che hanno usufruito di almeno uno degli aiuti indicati dall’art. 1 del Decreto, tra cui:
Tali soggetti dovranno attestare che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i seguenti massimali:
Inoltre, al ricorrere di particolari condizioni di cui al paragrafo 87 della Sezione 3.12 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19”, per impresa unica, i massimali sono pari a:
Ai fini della verifica dei limiti rileva la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario. Il calcolo va fatto applicando il concetto di “impresa unica” utilizzata in ambito de minimis, anche per i settori agricolo e della pesca/acquacoltura.
In caso di più imprese facenti parte della stessa “impresa unica”, ogni soggetto indica:
Qualora fossero superati i limiti consentiti, il beneficiario potrà restituire volontariamente l’aiuto eccedente il massimale secondo le modalità che verranno indicate dall’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento in cui l’Amministrazione indicherà anche le modalità di recupero non spontaneo, tramite sottrazione dagli aiuti successivamente ricevuti dalla stessa impresa ovvero, per la parte eccedente, tramite riversamento.
In base al Regolamento UE 1407/2013 più imprese sono considerate “impresa unica” quando:
Le suddette condizioni si intendono comunque verificate anche quando si realizzino per il tramite di una o più altre imprese.
Infine, il Regolamento comunitario indica che, ai fini della valutazione dell’esistenza di un’impresa unica, si considerano solo le imprese localizzate nello stesso Stato membro della UE.