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Come noto, l’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) è un’agevolazione introdotta nel nostro ordinamento tributario a partire dal 2011, con la finalità di favorire il rafforzamento patrimoniale delle imprese del nostro territorio.
Che le imprese italiane risultino sotto-patrimonializzate è un dato di fatto ed essendo questo un problema considerato prioritario, il Legislatore, negli anni, ha cercato di trovare soluzioni che agevolassero il finanziamento delle aziende attraverso il ricorso all’utilizzo del patrimonio proprio rispetto a quello di terzi utilizzando la cosiddetta leva fiscale.
Il concetto che sta alla base di tale strumento tributario è quello di equilibrare la convenienza tra imprese che si finanziano con debiti nei confronti di terzi ed imprese che ricorrono al finanziamento tramite il capitale proprio, infatti l’ACE consiste in una riduzione della tassazione, commisurata al nuovo capitale conferito nell’impresa.
Con un recente Provvedimento inserito all’interno del Decreto Sostegni-bis (articolo 19 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73), è stata introdotta la cosiddetta super ACE (o ACE innovativa 2021) grazie alla quale, una volta determinata la base ACE (vedi oltre), l’importo deducibile dal reddito imponibile netto viene calcolato moltiplicando tale valore (base ACE) per un’aliquota percentuale pari al 15% con riferimento ai soli incrementi di capitale proprio realizzati a partire dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, con un limite massimo di variazione in aumento del capitale proprio pari a 5 milioni di euro, ma senza alcuna verifica del limite del valore del patrimonio netto risultante dal bilancio.
Precisiamo che tale rendimento nozionale (15% × base ACE) nel caso superasse il reddito complessivo netto dell’anno dell’impresa, l’eccedenza potrebbe essere riportata nei periodi d’imposta successivi.
Un’altra importante novità, introdotta dal comma 3 dell’articolo 19 del D.L. 73/2021, si riferisce all’opportunità di trasformare la super ACE in un credito d’imposta da utilizzare, previa comunicazione telematica da trasmettere all’Agenzia delle Entrate a partire dal 20 novembre 2021 e fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti, ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.
Tale credito d’imposta, se calcolato ai fini IRES, risulterà essere pari al risparmio d’imposta generato e cioè uguale al 3,6% della base ACE, come si evince dal seguente calcolo:
(base ACE × 15%)× 24% = base ACE × 3,6%
Entro trenta giorni dall’invio della comunicazione, bisogna attendere una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che riconosca o neghi il credito d’imposta e, una volta ottenuta la conferma da parte dell’Amministrazione Finanziaria, il credito potrà essere utilizzato, senza limiti d’importo:
Il calcolo dell’importo deducibile dal reddito imponibile si determina dalla somma delle variazioni, positive e negative, intervenute sul capitale sociale.
Il risultato si confronta con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, determinando l’incremento patrimoniale che costituisce la base di calcolo dell’ACE.
L’importo deducibile si individua moltiplicando la base di riferimento per l’aliquota percentuale fissata che, nel caso della super ACE, risulta essere pari al 15%.
La base di calcolo è rappresentata dalla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente.
Per determinare la variazione netta del capitale proprio, bisogna procedere ad effettuare la somma algebrica delle seguenti componenti:
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Componenti positivi |
Componenti negativi |
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Fatte le dovute premesse, vediamo ora di analizzare in che modo l’opportunità della super ACE potrà essere sfruttata dalle società cooperative che godono di un particolare regime tributario.
Il primo dubbio da superare riguardava la possibilità di considerare rilevanti ai fini della super ACE le cosiddette riserve indivisibili, in quanto per esse non è consentita la distribuzione ai soci e non possono essere utilizzate per aumenti di capitale.
Tuttavia, considerato il fatto che tali riserve potranno essere utilizzate per la copertura delle perdite, in base al Decreto attuativo del 14 marzo 2012, le stesse hanno assunto la qualificazione di voci rilevanti ai fini dell’agevolazione di cui trattasi.
Un secondo aspetto da prendere in seria considerazione riguarda la nuova opportunità di trasformare il risparmio d’imposta generato dalla super ACE in credito d’imposta immediatamente fruibile attraverso la sua monetizzazione.
È noto, infatti, che per loro natura, spesso le società cooperative godono di particolari regimi fiscali che non agevolerebbero l’utilizzo del vantaggio fiscale attraverso le variazioni in diminuzione del reddito imponibile, in quanto l’utile di bilancio risulta essere spesso di scarsa entità in quanto residuale rispetto alla remunerazione dei conferimenti.
È il caso, ad esempio, delle cooperative agricole di trasformazione dei prodotti conferiti dai soci le quali, anche grazie all’esenzione di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 601/1973, assoggettano ad imposizione solo il 23% dell’utile di bilancio.
Pertanto, la possibilità di utilizzare quale “moneta di scambio” il credito d’imposta generato dalla super ACE, fa sì che tali realtà cooperative debbano prendere nella dovuta considerazione la possibilità di eseguire apporti di capitale entro la fine del 2021, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari di cui all’articolo 2526 del Codice Civile o di azioni di socio sovventore o di partecipazione cooperativa di cui alla Legge n. 59/1992 (si ricorda che per i conferimenti in denaro deve necessariamente essere prevista la clausola che non impone obbligo di restituzione).