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Non è applicabile il nuovo termine di pagamento di 150 giorni, previsto dal Decreto Fisco-Lavoro, alla riscossione dei debiti verso l'ente di previdenza. Lo ha precisato l'INPS, a seguito di un parere espresso dai Ministeri del Lavoro e dell’Economia sulla portata applicativa dell'articolo 2 del D.L. n. 146/2021.
L’INPS, con il Messaggio n. 4131 del 24 novembre 2021, ha fornito indicazioni in merito alla portata applicativa dell’art. 2 del D.L. n. 146/2021, con cui il legislatore ha disposto che, con riferimento alle cartelle notificate dall’Agente della Riscossione nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene previsto un maggior termine per provvedere al pagamento delle stesse.
Invece degli ordinari 60 giorni, è possibile pagare entro 150 giorni dalla notifica.
Decorso tale termine, in mancanza del pagamento, cominciano a maturare gli interessi di mora e potrà aver luogo l’esecuzione forzata da parte dell’Agente della Riscossione.
Rimane la possibilità di chiedere, sempre entro i 150 giorni, la rateizzazione dell’importo dovuto.
Prima di tale termine, l’Agente della Riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
L’INPS, sentito anche il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha specificato che la norma in questione deve essere riferita alla sola attività di notifica delle cartelle di pagamento svolta dall’Agente della Riscossione.
Quindi, ciò non riguarda le attività di riscossione dei contributi previdenziali che, ai sensi dell'articolo 30 del D.L. n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010, rientrano nella esclusiva competenza dell'INPS.
Per tale motivo, per gli avvisi di addebito relativi al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica.