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Con la Sentenza n. 4296/2021, depositata lo scorso 16 novembre, la CTP di Milano ha stabilito che la comunicazione di diniego di un contributo a fondo perduto, erogato per ristorare gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica in corso, non può essere impugnato innanzi ai Giudici tributari. Il ricorso avverso tali atti di diniego è di esclusiva competenza dei Giudici ordinari.
La giurisdizione delle Commissioni Tributarie è, infatti, limitata alle sole controversie riguardanti i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, e non può dunque estendersi alle questioni riguardanti la concessione di contributi e sovvenzioni pubbliche.
Peraltro, la circostanza che i contributi siano erogati dall’Agenzia delle Entrate non è di per sé sufficiente ad attrarre nell’alveo della giustizia tributaria le relative controversie. L’Agenzia delle Entrate, infatti, si limita ad erogare i contributi, ovvero a recuperare quelli indebitamente percepiti, senza svolgere alcuna attività di controllo della base imponibile o della tassazione dei proventi.
Il ricorso avverso il diniego al contributo deve quindi essere riproposto innanzi al Giudice ordinario, con le modalità e le tempistiche dettate dall’art. 59, Legge n. 69/2009; in difetto, l’estinzione del processo.