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Entro il prossimo 30 novembre 2021 deve essere effettuato il versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF, IRES e IRAP 2021, nonché dell’imposta sostitutiva propria dei contribuenti forfettari.
Il 30 novembre scade anche il termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto 2021 dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS, nonché della rata di acconto dei contributi IVS dovuti da artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale.
Ai fini della determinazione dell’acconto dovuto è possibile utilizzare, alternativamente, il metodo storico (sulla base dell’imposta dell’anno precedente) o quello previsionale (sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso).
Applicando il metodo storico, l’acconto 2021 è determinato in base all’importo evidenziato al rigo RN34, “DIFFERENZA”, del Modello Redditi 2021 PF (occorre anche considerare l’eventuale saldo a credito risultante dalla dichiarazione).
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Importo rigo RN34 non superiore a 51,65 euro |
Non è richiesto il versamento dell’acconto IRPEF 2021 |
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Importo rigo RN34 superiore a 51,65 euro ma non a 257,52 euro |
Versamento in un’unica soluzione (100% di rigo RN34) entro il 30/11/2021 |
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Soggetti no ISA Importo rigo RN34 superiore a 257,52 euro |
Versamento in due rate: la prima, pari al 40% di rigo RN34, entro lo scorso 30/06 (30/07/2021 con la maggiorazione dello 0,40%); la seconda, pari al restante 60%, entro il 30/11/2021 |
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Soggetti ISA Importo rigo RN34 superiore a 257,52 euro |
Versamento in due rate: la prima, pari al 50% di rigo RN34, entro lo scorso 15/09; la seconda, pari al restante 50%, entro il 30/11/2021 |
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Con il metodo previsionale, invece, è possibile stimare il minor reddito imponibile conseguito nell’anno in corso e, quindi, eseguire un versamento in misura inferiore rispetto a quanto si renderebbe dovuto con il metodo storico o, addirittura, non eseguire alcun versamento.
In sede di versamento dell’acconto occorre considerare che i soggetti ISA sono tenuti a effettuare il versamento in due rate di pari importo. I soggetti esclusi dall’applicazione degli indici di affidabilità fiscale, invece, devono versare la prima rata in misura pari al 40% dell’importo dovuto e la seconda in misura pari al restante 60%.
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Soggetto |
Misura dell’acconto |
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Soggetti ISA |
Due rate di pari importo (50% ciascuna) |
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Soggetti non ISA |
Prima rata del 40% e seconda rata del 60% |
L’importo dovuto a titolo di seconda o unica rata di acconto non può essere rateizzato e, pertanto, deve essere versato in un’unica soluzione (le somme da versare, tuttavia, possono essere compensate con gli eventuali crediti a disposizione dei contribuenti).
In sede di versamento dell’acconto è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione, sia essa verticale (utilizzo d’imposte e contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo ente impositore, senza la necessità di utilizzare il Modello F24), come pure orizzontale (imposte e contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi enti impositori, con presentazione del Modello F24).
In caso di ricorso alla compensazione orizzontale, occorre considerare il limite annuale di utilizzo in compensazione dei crediti tributari, pari a 5.000 euro, il cui superamento impone l'apposizione del visto di conformità sulla relativa dichiarazione.
Il limite annuo di 5.000 euro di utilizzo dei crediti tributari in compensazione, il cui superamento impone l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione, è elevato a 20.000 euro per i soggetti che ottengono un punteggio ISA 2020 almeno pari a 8, oppure un punteggio medio ISA 2019 e 2020 pari a 8,5.
Ricorre inoltre l’obbligo, indipendentemente dall’importo della delega, di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) per la presentazione delle deleghe contenenti compensazioni (salvo che per i versamenti diversi da quelli erariali, come, ad esempio, i contributi previdenziali, per i quali possono essere utilizzati i servizi di home e remote banking).
Il limite massimo dei crediti d’imposta compensabili è fissato a 700.000 euro per ciascun anno (nel computo della soglia non devono essere considerate le compensazioni verticali). L’eventuale eccedenza non utilizzata può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell’anno successivo. Tuttavia, per effetto di quanto previsto dal “Decreto Sostegni-bis”, nel 2021 il limite è fissato a 2 milioni di euro.
Ai fini della determinazione dell’acconto, i contribuenti forfettari devono osservare peculiari regole, collegate al regime di determinazione del reddito adottato nel periodo d’imposta precedente e all’eventuale superamento dei limiti che consentono l’applicazione del regime forfettario.
Innanzitutto, i soggetti che hanno avviato l’attività dal 2021, applicando il regime forfettario, non sono tenuti al versamento dell’acconto, giacché privi della base di riferimento.
Invece, i soggetti che hanno applicato il regime forfettario nel 2020 e dispongono ancora dei requisiti per la sua applicazione nel 2021, devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva (codice tributo “1793”) applicando le regole di calcolo e versamento previste ai fini IRPEF.
Ancora, i contribuenti che nel 2020 hanno applicato il regime di vantaggio (ossia, il c.d. regime dei “contribuenti minimi”) e dal 2021 hanno adottato il regime forfettario, sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva propria dei “contribuenti minimi” (5%), determinata con le regole previste per i soggetti IRPEF. L’importo versato a titolo di acconto dovrà poi essere indicato nel quadro LM del Modello Redditi 2022.
Infine, i contribuenti forfettari che dal 2021 hanno adottato il regime ordinario non sono tenuti al versamento dell’acconto IRPEF, poiché privi della relativa base di riferimento (sempre che non siano presenti altri redditi assoggettabili a IRPEF). Questi soggetti, inoltre, nel 2020 erano esonerati dall’IRAP e, pertanto, mancando la base di riferimento, non sono tenuti al versamento dell’acconto IRAP 2021.