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Entro il 30 novembre deve essere versata l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio nel terzo trimestre 2021.
Entro il medesimo termine deve essere effettuato anche il versamento relativo al primo e al secondo trimestre 2021, qualora l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno 2021 non superi la soglia di 250 euro.
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Periodo di riferimento |
Ammontare imposta di bollo |
Termini di versamento |
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1° trimestre |
≥ 250 euro |
31 maggio |
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< 250 euro |
30 settembre |
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2° trimestre |
≥ 250 euro |
30 settembre |
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1° e 2° trimestre |
< 250 euro |
30 novembre |
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3° trimestre |
Qualsiasi importo |
30 novembre |
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4° trimestre |
Qualsiasi importo |
28 febbraio anno successivo |
L’importo dell’imposta di bollo dovuta è calcolato automaticamente dall’Amministrazione Finanziaria che, per ciascun trimestre di riferimento, mette a disposizione dei soggetti passivi, entro il giorno 15 del primo mese successivo a ogni trimestre solare, gli elenchi A e B, contenenti, rispettivamente:
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Elenco A |
Elementi identificativi delle fatture che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (non modificabile) |
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Elenco B |
Elementi identificativi delle fatture che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta (modificabile) |
Nell’elenco B, in particolare, sono indicate le fatture per le quali, sulla base dei criteri soggettivi e oggettivi indicati dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento 4 febbraio 2021, prot. n. 34958/2021, dell’Agenzia delle Entrate, l’imposta risulta comunque dovuta.
Entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (entro il 10 settembre per le operazioni effettuate nel secondo trimestre) e, quindi, entro lo scorso 31 ottobre per il terzo trimestre, i soggetti passivi possono quindi modificare i dati proposti dall’Agenzia delle Entrate nell’elenco B.
L’importo totale da versare è visualizzabile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Il versamento dell'imposta di bollo può essere effettuato mediante l’apposito servizio, con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al contribuente. In alternativa, il versamento può essere effettuato a mezzo Modello F24, da presentare in modalità telematica.
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Descrizione |
Codice tributo |
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Imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre |
2521 |
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Imposta di bollo sulle fatture elettroniche del secondo trimestre |
2522 |
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Imposta di bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre |
2523 |
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Imposta di bollo sulle fatture elettroniche del quarto trimestre |
2524 |
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Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni |
2525 |
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Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi |
2526 |
Una volta decorso il termine per il versamento, l’Agenzia delle Entrate svolge un’apposita attività di controllo al fine di verificare la correttezza delle somme versate, comunicando al contribuente le eventuali incongruenze riscontrate. Inoltre, in caso di versamenti effettuati oltre la scadenza, è consentita la regolarizzazione spontanea mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
È previsto, in particolare, che l’Agenzia delle Entrate notifichi una PEC al soggetto passivo, nella quale è indicato l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo, sanzione (ridotta a un terzo) e interessi.