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Come noto, ai fini della fruizione del credito d’imposta riconosciuto sugli investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali, Industria 4.0, devono ricorrere taluni specifici requisiti, il cui mantenimento deve essere peraltro garantito per tutta la durata dell’agevolazione.
È richiesto, innanzitutto, che gli investimenti riguardino beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.
I beni agevolabili, pertanto, devono essere nuovi di fabbrica, ossia acquistati direttamente dal produttore o dal venditore (anche in leasing). I beni acquisiti da un soggetto diverso dal produttore o dal venditore sono ammessi all’agevolazione a condizione che non siano mai stati utilizzati prima, neppure dal cedente.
È poi necessario che i beni siano strumentali all’attività d’impresa, ossia funzionali all’attività economica esercitata dall’impresa beneficiaria dell’agevolazione.
Infine, i beni oggetto d’investimento devono essere destinati a stabilimenti produttivi posti nel territorio nazionale.
I beni materiali ricompresi nell’allegato A, Legge n. 232/2016, possono essere suddivisi in tre macrocategorie:
Ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa, i beni di cui al precedente punto I devono necessariamente possedere le seguenti cinque caratteristiche obbligatorie:
Inoltre, i beni devono essere dotati di almeno due tra i seguenti ulteriori requisiti, previsti dalla normativa, per renderli integrabili a sistemi cyberfisici:
Per i sistemi e i dispositivi di cui ai precedenti punti II e III, invece, non è richiesto il rispetto delle c.d. caratteristiche “5+2”, essendo esclusivamente necessaria l’interconnessione del bene al sistema di produzione aziendale.
In relazione ai beni Industria 4.0, ossia ai beni indicati negli allegati A (beni materiali) e B (beni immateriali), Legge n. 232/2016, è richiesta, oltre all’entrata in funzione, anche l’interconnessione del cespite al sistema di produzione aziendale.
Il credito d’imposta, infatti, è utilizzabile in compensazione nel Modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione del bene oggetto di investimento.
Il requisito dell’interconnessione che, si ricorda, deve essere verificato e attestato da una perizia tecnica asseverata qualora il valore del bene sia d’importo superiore a 300.000 euro (da una dichiarazione del legale rappresentante per i beni d’importo inferiore a 300.000 euro) è soddisfatto nel momento in cui il bene oggetto di investimento:
Come indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico nella Circolare n. 177355 del 23 maggio 2018, ai fini del mantenimento del diritto al beneficio, il requisito dell’interconnessione del bene deve essere garantito anche nei periodi d’imposta successivi a quello in cui il bene è stato interconnesso al sistema di produzione.
La perdita di anche uno solo dei requisiti tecnologici previsti, negli anni successivi all’effettuazione dell’investimento, può infatti comportare la revoca del beneficio.
Il requisito dell’interconnessione, in particolare, deve essere mantenuto per almeno i tre periodi d’imposta di utilizzo in compensazione del bonus in esame.
Secondo autorevole dottrina, invece, il requisito dell’interconnessione dovrebbe essere mantenuto per l’intera durata del periodo di accertamento della dichiarazione in cui il relativo credito è iscritto.