Con l’introduzione del credito d’imposta a fronte degli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, commi da 1051 a 1063), anche gli agricoltori titolari di reddito agrario o che determinano forfettariamente il reddito, possono sfruttare a pieno il beneficio proposto dalla misura agevolativa.
Al fine di massimizzare il beneficio di cui trattasi, tuttavia, risulta opportuno velocizzare i tempi di realizzo degli investimenti agevolati sfruttando la procedura della prenotazione introdotta dal Legislatore.
Al fine di illustrare al meglio il concetto sopra evidenziato, ripercorriamo, brevemente, la disciplina riguardante il credito d’imposta legato agli investimenti in beni strumentali nuovi (sia Industria 4.0 che non).
Credito d’imposta investimenti beni strumentali nuovi
La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), introducendo il credito d’imposta a fronte di investimenti in beni strumentali nuovi, ha individuato due distinti periodi temporali in relazione ai quali operano diverse misure di credito d’imposta per i medesimi investimenti realizzati.
In particolare, i due periodi temporali sopra menzionati sono:
- quello compreso tra il 16 novembre 2020 ed il 31 dicembre 2021;
- quello compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 (salvo modifiche derivanti dalla prossima Legge di Bilancio).
Con riferimento al periodo temporale 16 novembre 2020 - 31 dicembre 2021, è prevista la concessione di un credito d’imposta, a fronte di investimenti in beni strumentali materiali nuovi aventi le caratteristiche 4.0 (indicati nell'allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232), secondo le seguenti misure:
- 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro;
- 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di 20.000.000 di euro.
Nel caso si effettuino, sempre nello stesso periodo temporale di cui sopra, investimenti in beni strumentali materiali o immateriali nuovi che non rispondano alle caratteristiche 4.0 (indicati negli allegati A o B annessi alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232), il credito d’imposta spetterà nella misura pari al:
- 10% del costo, nel limite massimo di 2.000.000 di euro (beni materiali);
- 10% del costo, nel limite massimo di 1.000.000 di euro (beni immateriali).
Diversamente, con riferimento al periodo temporale 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022, la griglia dei crediti d’imposta concedibili, in relazione agli investimenti in beni strumentali materiali nuovi con caratteristiche 4.0, evidenzia la seguente riduzione:
- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro;
- 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro;
- 10% del costo (quindi invariata), per la quota di investimenti superiori 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di 20.000.000 di euro.
Per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi che non rispondano alle caratteristiche 4.0, la corrispondente riduzione porterà il credito d’imposta alla seguente misura:
- 6% del costo, nel limite massimo di 2.000.000 di euro (beni materiali);
- 6% del costo, nel limite massimo di 1.000.000 di euro (beni immateriali).
Precisiamo, inoltre, che con riferimento agli investimenti in beni immateriali aventi le caratteristiche 4.0 (indicate nell’allegato B della Legge 232/2016), l’essere effettuati in uno dei due periodi temporali fin qui richiamati risulta del tutto indifferente, in quanto il credito d’imposta corrispondente sarà pari al 20% per entrambe le fattispecie.
Procedura della prenotazione
Considerato che passare da un periodo temporale all’altro comporta una evidente contrazione della misura del credito d’imposta concedibile, risulta del tutto evidente che effettuare l’investimento nell’anno 2021 piuttosto che nell’anno 2022 comporta un vantaggio economico da non trascurare.
Con la procedura della prenotazione, il Legislatore ha consentito, a coloro che si trovano nell’impossibilità di concludere l’investimento entro il 31 dicembre 2021, di considerare effettuato entro tale termine l’investimento che, seppure concluso entro il 30 giugno 2022, risulti prenotato grazie ad una procedura che preveda di effettuare, entro il 31 dicembre 2021, un ordine accettato dal venditore per il quale corrisponda un pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo d’acquisto. Sulla base degli orientamenti espressi dall’Amministrazione Finanziaria, si desume che tale regola sia applicabile anche all’ipotesi di contratti di leasing qualora anche il maxi-canone iniziale sia pagato dal beneficiario entro il 31 dicembre 2021 e sia almeno pari al 20% del costo del bene sostenuto dal locatore.
Pertanto, al ricorrere delle condizioni più sopra esplicitate, l’investimento sarà considerato, a tutti gli effetti, come effettuato entro il 31 dicembre 2021 e per esso saranno applicate le percentuali più elevate del credito d’imposta viste in precedenza.
Il particolare interesse per il settore agricolo lo si deduce dal fatto che, mentre fino al 2019 per l’acquisto di beni strumentali materiali ed immateriali erano previsti percentuali di super ed iperammortamento che non potevano essere sfruttate dagli operatori del settore in argomento, successivamente, con la conversione dell’agevolazione in credito d’imposta, le cose sono cambiate.
Infatti, come riportato anche nella Circolare n. 9/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate, il credito maturato dalla società potrà essere attribuito ai soci di società di persona o di società di capitali trasparenti, nonché ai collaboratori di imprese familiari, in proporzione agli utili.
Ricordiamo, per ultimo, che in base al comma 1059 dell’articolo 1 della Legge n. 178/2020, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni materiali diversi da quelli 4.0, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti 4.0.
Tale regola può essere derogata nel caso in cui si tratti di investimenti di beni materiali o immateriali non aventi le caratteristiche 4.0 acquistati o prenotati entro il 31 dicembre 2021 da soggetti aventi un volume di affari/compensi inferiore a 5.000.000 di euro; per costoro, infatti, il credito d’imposta potrà essere utilizzato anche in un’unica quota annuale.
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