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Come noto, il “Decreto Antifrode” (D.L. 11 novembre 2021, n. 157), introducendo il nuovo articolo 122-bis al “Decreto Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), ha previsto la sospensione per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni relative alle cessioni dei crediti, qualora queste presentino un profilo di rischio ai fini del relativo controllo preventivo.
Il nuovo articolo 122-bis del D.L. 34/2020, in vigore dal 12 novembre 2021, consente all’Agenzia delle Entrate di esercitare tale potere “sospensivo” nei cinque giorni lavorativi decorrenti dall’invio della comunicazione da parte del contribuente e si riferisce alle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 del sopracitato D.L. 34/2020.
Precisiamo, inoltre, che l’articolo 122 del D.L. 34/2020, consente, fino al 31 dicembre 2021, ai soggetti beneficiari di determinati crediti d’imposta, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto e previa comunicazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per la cessione anche parziale degli stessi ad altri soggetti.
In particolare, i crediti di cui sopra si riferiscono a misure introdotte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e riguardano nella fattispecie:
Ricordiamo che i profili di rischio che potrebbero determinare la sospensione degli effetti della comunicazione inviata dal contribuente, sono determinati utilizzando criteri riferiti alle diverse tipologie dei crediti ceduti e, in particolare, sono riferiti:
In base all’esito dei controlli effettuati, la comunicazione potrà essere considerata non effettuata laddove il profilo di rischio venga confermato, mentre, in caso contrario, ovvero sia decorso il periodo di sospensione, la comunicazione produrrà gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
In base al comma 5 dell’articolo 2 del “Decreto Antifrode” (D.L. 11 novembre 2021, n. 157), per la concreta applicazione delle norme sospensive più sopra illustrate, sarà necessario attendere un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ne illustri i criteri, le modalità ed i termini di attuazione, pertanto, allo stato attuale, la disposizione in oggetto non sembra essere operativa.
Inoltre, va considerato che, per la maggior parte dei crediti d’imposta interessati dalla norma, il termine ultimo per l’inoltro della comunicazione di esercizio dell’opzione scade il 31 dicembre 2021, quindi alquanto a ridosso con il Provvedimento Direttoriale che ancora deve vedere la luce.
Non meno evidente è il fatto che gran parte delle agevolazioni più sopra evidenziate riguardano spese riferite all’anno 2020 (credito botteghe e negozi, credito sanificazione) per le quali l’eventuale comunicazione riferita alla cessione del credito è molto probabile risulti già trasmessa in data antecedente il 12 novembre 2021.
Un possibile interessamento alle norme sospensive potrà riguardare il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, in quanto, per alcune categorie di soggetti, il beneficio è stato esteso fino a luglio 2021, tuttavia, a tutt’oggi, anche per tale agevolazione vale quale termine ultimo di inoltro della comunicazione il 31 dicembre 2021, con le conseguenze viste in precedenza.