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Nell’attesa che la Legge di Bilancio 2022 trovi la conferma parlamentare, i contribuenti che hanno intrapreso il percorso agevolativo per il rifacimento delle facciate degli edifici, consci della assai probabile riduzione della percentuale del credito d’imposta corrispondente (dal 90% al 60%), stanno cercando di affrettare il pagamento dei lavori, seppure ancora non ultimati, entro il 31 dicembre 2021.
Questo perché, forti della Risposta del MEF all’Interrogazione parlamentare del 17 novembre 2021, n. 5-07055, è stato chiarito che il fornitore e il committente possono accordarsi per l’emissione della fattura con sconto sul corrispettivo del 90% e per il pagamento della parte non coperta da sconto entro il 31 dicembre 2021 anche se, al momento dell’emissione della fattura scontata e del relativo pagamento ridotto, i lavori, corrispondenti ai corrispettivi fatturati al lordo dello sconto applicato, non risultano ancora effettuati.
Così facendo, il committente si preserva l’applicazione del credito d’imposta nella misura del 90%, non rischiando la corrispondente riduzione prevista (con grande probabilità) per l’anno 2022, ma, d’altro canto, una tale modalità di procedere comporta l’assunzione del rischio che i lavori non vengano portati a conclusione, cosa quest’ultima che determinerebbe il recupero del beneficio indebitamente fruito nella modalità alternativa dello sconto in fattura, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997.
Non di meno, lo stesso fornitore, nel momento in cui applica lo sconto in fattura al committente, non avendo ancora terminato i lavori, si assume una responsabilità solidale con il committente stesso che discende dal concorso nella violazione, laddove i lavori corrispondenti a quelle spese non vengano effettivamente realizzati.
Stesse responsabilità si determinano, poi, sull’eventuale terzo cessionario (esempio banca), qualora il fornitore intenda cedere il suo credito ottenuto in prima istanza dal suo committente.
Questa responsabilità a catena determina, di fatto, un rischio ben preciso in capo al terzo cessionario il quale, con molta probabilità, attenderà la prova che i lavori siano stati effettivamente realizzati.
In un tale contesto si aggiunge il recente cambiamento normativo introdotto dal “Decreto Antifrode” (D.L. 11 novembre 2021, n. 157) che attribuisce a tecnici abilitati di rilasciare, rispettivamente, l’attestazione di congruità delle spese ed il visto di conformità per l’esercizio delle opzioni previste dall’articolo 121 del D.L n. 34/2020 (sconto in fattura o cessione del credito).
È del tutto evidente che procedere all’attestazione della congruità delle spese in via meramente preventiva e, ancor più, al rilascio del visto di conformità sul modello di opzione prima dell’effettivo realizzo dei lavori cui le spese sostenute corrispondono, significa fare una vera e propria scommessa che i lavori verranno effettivamente realizzati e che saranno perfettamente conformi al piano di interventi su cui è stata svolta in via preventiva la valutazione di congruità delle spese.
Alla stessa stregua del terzo cessionario, come più sopra evidenziato, anche gli attestatori attenderanno la fine lavori prima di adempiere ai propri compiti, rilasciando l’attestazione di congruità delle spese ed il visto di conformità per la presentazione della comunicazione di opzione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate solamente una volta realizzati tutti gli interventi.
Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione, inoltre, riguarda il caso in cui gli interventi venissero a conclusione dopo il 16 marzo 2022, nel qual caso la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito non potrebbe essere effettuata a valere sulle spese 2021, determinando, di conseguenza, un problema di difficile soluzione.