Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con il Provvedimento n. 336196 del 29 novembre 2021, è stato dato avvio alla modalità di trasmissione delle istanze a valere sul contributo perequativo istituito dal Decreto Sostegni-bis (articolo 1, commi da 16 a 27 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73).
In pratica, i soggetti interessati potranno trasmettere, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate l’istanza per l’ottenimento del contributo in oggetto, utilizzando le modalità operative esplicitate dall’Amministrazione Finanziaria, all’interno dello spazio temporale circoscritto tra il 29 novembre 2021 ed il 28 dicembre 2021.
Prima di ripercorrere brevemente le caratteristiche che identificano il contributo perequativo, vediamo quali sono le modalità di presentazione dell’istanza.
Gli operatori economici, nel caso non intendano procedervi direttamente, potranno organizzare la trasmissione telematica dell’istanza avvalendosi dei propri intermediari già delegati all’utilizzo del proprio “Cassetto Fiscale”, ovvero al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche”. Qualora tale delega non sia stata conferita, risulta possibile, tuttavia, conferire ad un intermediario abilitato l’incarico di presentare l’istanza in propria vece.
L’arco temporale all’interno del quale potrà essere trasmessa l’istanza viene così definito:
Entro l’ultimo giorno previsto per la trasmissione (28 dicembre 2021) potranno essere inviate eventuali nuove istanze qualora quelle precedentemente inoltrate risultino errate e sempreché non sia già stato erogato il corrispondente contributo. Tale invio sostituisce tutte le istanze trasmesse in precedenza senza che sia richiesta alcuna istanza di rinuncia.
L’eventuale istanza di rinuncia al contributo, invece, potrà essere trasmessa anche successivamente al 28 dicembre 2021.
Proponiamo di seguito un veloce riepilogo della disciplina riguardante il contributo in oggetto.
Il soggetto richiedente deve avere conseguito nell’anno 2019 un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.
La dichiarazione dei redditi relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2020 deve essere stata presentata entro il 30 settembre 2021, mentre quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 risulta validamente presentata se trasmessa entro i novanta giorni successivi al termine ordinario di presentazione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021. Per l’ottenimento del contributo entrambe le dichiarazioni devono risultare presentate nei termini sopra specificati.
Ricordiamo che, come previsto dal Decreto attuativo della disciplina in esame, eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020, presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora, dai dati in esse indicati, derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello calcolato in base alle dichiarazioni dei redditi validamente presentate entro il 30 settembre 2021.
Tra l’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo in corso al 31 dicembre 2019 deve sussistere una contrazione almeno pari al 30%. La guida al contributo perequativo pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, precisa che per la verifica di quest’ultimo requisito, il risultato economico che esprime un utile deve essere preceduto dal segno positivo (+), mentre quello che riporta una perdita sarà preceduto da segno negativo (-). A titolo esemplificativo, considerato un utile del primo periodo d’imposta pari a 30.000 euro ed una perdita del secondo periodo d’imposta pari a 6.000 euro, avremo che la contrazione del risultato economico sarà così rappresentata:
+30.000 – (- 6.000) = 36.000 (contrazione).
Risultano esclusi dal contributo in oggetto:
La procedura che porta alla determinazione del contributo prevede diverse fasi:
Non sono previsti importi minimi per il contributo perequativo, ma quest’ultimo non potrà risultare mai superiore a 150.000 euro.
Inoltre, ricordiamo che il contributo in oggetto potrà essere accreditato sul conto corrente indicato dal richiedente, ovvero, sulla base di una specifica scelta irrevocabile dello stesso, potrà essere utilizzato nella sua interezza come credito d’imposta.
L’istanza da trasmettere per ottenere il contributo perequativo presenta, al proprio interno, un particolare quadro (A) nel quale indicare l’elenco degli aiuti di Stato ricevuti specificando, per ciascuno di questi, se sono stati ottenuti con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework.
Al fine di rendere maggiormente esaustiva la trattazione della presente circolare, ripercorriamo le specifiche previste dal “Quadro temporaneo delle misure di aiuto di Stato”.
Stante il possesso di determinati requisiti che il soggetto deve possedere per potere accedere alla sezione 3.1 del sopracitato Provvedimento, i limiti massimi di aiuti di Stato previsti da tale sezione sono:
per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 1° marzo 2020 e la presentazione dell’istanza al contributo perequativo:
Nel caso il soggetto possegga i requisiti per potere accedere alla sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” (si tratta di tutti quelli previsti dalla sezione 3.1 più altri specifici previsti per potere accedere alla sezione 3.12), i limiti massimi di aiuti di Stato previsti risulteranno essere:
Qualora, sommando il contributo perequativo richiesto con l’istanza all’importo complessivo di aiuti ricevuti per la sezione 3.1, il richiedente dovesse superare il limite massimo previsto per tale sezione, dal 28 gennaio 2021, potrà richiedere il contributo limitatamente all’importo che consente di non superare il limite di aiuti di Stato. L’importo ridotto deve essere indicato nell’apposito campo “Minor importo richiesto” presente nella omonima sezione.
Nel caso in cui con gli aiuti percepiti precedentemente alla richiesta del contributo perequativo, il richiedente avesse già superato il limite massimo di aiuti di Stato previsto per la sezione 3.1 dal 28 gennaio 2021, non potrà presentare l’istanza.
In caso di fruizione di aiuti di Stato relativi all’IMU, il richiedente deve compilare il quadro C, indicando i dati relativi ai Comuni e al numero di immobili relativamente ai quali ha beneficiato di tali aiuti.
Qualora il richiedente si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, nell’istanza deve indicare nel quadro B i codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte dell’impresa unica. In particolare, in questa ipotesi, il richiedente deve indicare nel quadro A i soli aiuti di Stato da lui percepiti, mentre ai fini della verifica di non superamento dei limiti massimi delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework deve conteggiare gli aiuti di Stato ottenuti da tutti i soggetti facenti parte dell’impresa unica.
L’Agenzia delle Entrate, attraverso procedure di controlli incrociati, effettua le verifiche del caso prima di pervenire al riconoscimento del contributo spettante.
Nel caso di incongruenza dei dati riscontrati nell’istanza, quest’ultima verrà scartata motivandone le ragioni, infatti i beneficiari o gli intermediari delegati potranno seguire le fasi del processo valutativo attraverso la consultazione delle ricevute all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia e potranno consultare l’esito all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Se il contributo, a seguito delle verifiche effettuate, risultasse in tutto o in parte non spettante, l’Amministrazione Finanziaria procederebbe al recupero dello stesso comminando la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5 del Decreto Legislativo n. 471/1997, stabilita nella misura minima (non definibile in forma agevolata) del 100% e massima del 200%.
Resta ferma, laddove ne ricorrano i presupposti, l’applicazione della pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice Penale che prevede per l’indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato alternativamente: