Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Entro il prossimo 16 dicembre 2021 deve essere effettuato il versamento del saldo IMU 2021. A differenza di quanto previsto nel 2020 e per la prima rata IMU 2021, per il versamento del saldo IMU 2021 non sono previste, a livello nazionale, specifiche esenzioni collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La nuova IMU, disciplinata dall’art. 1, commi da 738 a 783, Legge n. 160/2019, continua a dover essere dovuta dai possessori di immobili (ossia dal proprietario o dal titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie).
Tra i soggetti passivi IMU rientrano poi, tra gli altri, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento giudiziale e il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria.
Qualora, in relazione al medesimo immobile, siano presenti più soggetti passivi, ciascuno di essi è titolare di un’autonoma obbligazione e deve tener conto delle relative condizioni soggettive ed oggettive.
Dall’obbligo di versamento dell’imposta municipale è innanzitutto esclusa l’abitazione principale non di lusso e le relative pertinenze, intendendosi per tale l’immobile in cui il proprietario e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
L’abitazione principale di lusso, ossia rientrante nella categoria catastale A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi), è invece soggetta a IMU, pur con applicazione dell’aliquota ridotta (0,5%) e il riconoscimento di una detrazione di 200 euro.
La nuova disciplina IMU prevede l’assoggettamento al tributo dei fabbricati rurali ad uso strumentale e di quelli costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (i c.d. beni merce). A questi immobili è tuttavia accordata l’aliquota base dello 0,1%, che il singolo Comune può peraltro diminuire fino all’azzeramento (a decorrere dal 2022, invece, ai beni merce sarà accordata l’esenzione dall’IMU).
L’esenzione dall’IMU è poi riconosciuta per i terreni agricoli:
L’esenzione è poi accordata, tra l’altro, alle seguenti fattispecie:
In sede di determinazione dell’imposta dovuta occorre poi considerare le riduzioni accordate a talune tipologie di immobili, tra cui, ad esempio, quelle previste per:
La generalità delle esenzioni introdotte per fronteggiare l’emergenza pandemica da COVID-19 erano applicabili all’IMU 2020 e alla prima rata IMU 2021.
Al versamento del saldo IMU 2021, in particolare, sono applicabili soltanto gli esoneri accordati:
Il versamento IMU deve essere effettuato in due rate: la prima, a titolo di acconto, entro il 16 giugno, e la seconda, a saldo, entro il 16 dicembre (è comunque possibile versare l’imposta dovuta in un’unica soluzione, entro il 16 giugno).
In particolare, la prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e le detrazioni previste per l’anno precedente. La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, è invece eseguita a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre di ciascun anno.
Ai fini della determinazione dell’imposta dovuta a titolo di saldo, i soggetti che hanno beneficiato dell’esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021 possono far riferimento alle effettive condizioni soggettive e oggettive dell’immobile verificatesi nel corso del primo e del secondo semestre.
In particolare, i contribuenti che hanno beneficiato dell’esonero dal versamento della prima rata IMU 2021, in scadenza lo scorso mese di giugno, devono calcolare l’imposta annua dovuta sulla base delle aliquote deliberate dai Comuni in relazione al periodo d’imposta 2021. Qualora tali aliquote non siano state pubblicate dal Comune territorialmente competente entro lo scorso 28 ottobre, devono essere applicate le aliquote previste per il 2020. Una volta determinata l’imposta figurativa che si sarebbe dovuta versare in acconto, la stessa deve essere scomputata dall’imposta annua.
Una particolare modalità di versamento è prevista per gli enti non commerciali, tenuti al pagamento dell’imposta in tre rate: le prime due entro il 16 giugno e il 16 dicembre dell’anno di riferimento (ciascuna pari al 50% dell’imposta corrisposta per l’anno precedente), e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento.
Il versamento dell’imposta dovuta può essere eseguito sia con il Modello F24 (ordinario o semplificato), sia con i bollettini postali.
In caso di utilizzo del Modello F24, nella delega di pagamento devono essere indicati i seguenti codici tributo: