Entro il prossimo 16 dicembre 2021 deve essere effettuato il versamento del saldo IMU 2021. A differenza di quanto previsto nel 2020 e per la prima rata IMU 2021, per il versamento del saldo IMU 2021 non sono previste, a livello nazionale, specifiche esenzioni collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I soggetti passivi IMU
La nuova IMU, disciplinata dall’art. 1, commi da 738 a 783, Legge n. 160/2019, continua a dover essere dovuta dai possessori di immobili (ossia dal proprietario o dal titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie).
Tra i soggetti passivi IMU rientrano poi, tra gli altri, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento giudiziale e il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria.
Qualora, in relazione al medesimo immobile, siano presenti più soggetti passivi, ciascuno di essi è titolare di un’autonoma obbligazione e deve tener conto delle relative condizioni soggettive ed oggettive.
Le principali ipotesi di esenzione
Dall’obbligo di versamento dell’imposta municipale è innanzitutto esclusa l’abitazione principale non di lusso e le relative pertinenze, intendendosi per tale l’immobile in cui il proprietario e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
L’abitazione principale di lusso, ossia rientrante nella categoria catastale A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi), è invece soggetta a IMU, pur con applicazione dell’aliquota ridotta (0,5%) e il riconoscimento di una detrazione di 200 euro.
La nuova disciplina IMU prevede l’assoggettamento al tributo dei fabbricati rurali ad uso strumentale e di quelli costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (i c.d. beni merce). A questi immobili è tuttavia accordata l’aliquota base dello 0,1%, che il singolo Comune può peraltro diminuire fino all’azzeramento (a decorrere dal 2022, invece, ai beni merce sarà accordata l’esenzione dall’IMU).
L’esenzione dall’IMU è poi riconosciuta per i terreni agricoli:
- posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola (comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 99/2004);
- a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15, Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla C.M. n. 9 del 14 giugno 1993;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A, Legge n. 448/2001.
L’esenzione è poi accordata, tra l’altro, alle seguenti fattispecie:
- immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali di cui al D.M. 22 aprile 2008, aventi le caratteristiche per poter essere assimilati all’abitazione principale;
- immobili non di lusso posseduti e non concessi in locazione dal personale in servizio permanente delle forze armate, di polizia (ordinamento militare o civile), dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992, destinati allo svolgimento di attività non commerciali.
In sede di determinazione dell’imposta dovuta occorre poi considerare le riduzioni accordate a talune tipologie di immobili, tra cui, ad esempio, quelle previste per:
- gli immobili vincolati di interesse storico o artistico;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- gli immobili concessi in comodato a genitori o figli;
- gli immobili concessi in locazione a canone concordato.
Esoneri emergenza COVID-19
La generalità delle esenzioni introdotte per fronteggiare l’emergenza pandemica da COVID-19 erano applicabili all’IMU 2020 e alla prima rata IMU 2021.
Al versamento del saldo IMU 2021, in particolare, sono applicabili soltanto gli esoneri accordati:
- agli immobili con proroga della sospensione degli sfratti;
- agli immobili (D3) per spettacoli cinematografici, teatri e alle sale per concerti e spettacoli.
Termini e modalità di versamento
Il versamento IMU deve essere effettuato in due rate: la prima, a titolo di acconto, entro il 16 giugno, e la seconda, a saldo, entro il 16 dicembre (è comunque possibile versare l’imposta dovuta in un’unica soluzione, entro il 16 giugno).
In particolare, la prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e le detrazioni previste per l’anno precedente. La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, è invece eseguita a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre di ciascun anno.
Ai fini della determinazione dell’imposta dovuta a titolo di saldo, i soggetti che hanno beneficiato dell’esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021 possono far riferimento alle effettive condizioni soggettive e oggettive dell’immobile verificatesi nel corso del primo e del secondo semestre.
In particolare, i contribuenti che hanno beneficiato dell’esonero dal versamento della prima rata IMU 2021, in scadenza lo scorso mese di giugno, devono calcolare l’imposta annua dovuta sulla base delle aliquote deliberate dai Comuni in relazione al periodo d’imposta 2021. Qualora tali aliquote non siano state pubblicate dal Comune territorialmente competente entro lo scorso 28 ottobre, devono essere applicate le aliquote previste per il 2020. Una volta determinata l’imposta figurativa che si sarebbe dovuta versare in acconto, la stessa deve essere scomputata dall’imposta annua.
Una particolare modalità di versamento è prevista per gli enti non commerciali, tenuti al pagamento dell’imposta in tre rate: le prime due entro il 16 giugno e il 16 dicembre dell’anno di riferimento (ciascuna pari al 50% dell’imposta corrisposta per l’anno precedente), e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento.
Il versamento dell’imposta dovuta può essere eseguito sia con il Modello F24 (ordinario o semplificato), sia con i bollettini postali.
In caso di utilizzo del Modello F24, nella delega di pagamento devono essere indicati i seguenti codici tributo:
- “3912”, abitazione principale e relative pertinenze;
- “3916”, aree fabbricabili;
- “3913”, fabbricati rurali ad uso strumentale;
- “3918”, altri fabbricati;
- “3914”, terreni;
- “3939”, fabbricati c.d. beni merce;
- “3925”, immobili ad uso produttivo (categoria D - STATO);
- “3930”, immobili ad uso produttivo (categoria D - COMUNE).
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