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Con la Sentenza n. 36886, depositata lo scorso 26 novembre, la Corte di Cassazione si è espressa sulle sanzioni applicabili in caso di ritenute fiscali non operate e non versate.
Anteriormente alle modifiche operate dal D.Lgs. n. 158/2015, l’art. 14, D.Lgs. n. 471/1997, prevedeva che, in caso di omessa esecuzione, in tutto o in parte, delle ritenute alla fonte, trovasse applicazione la sanzione amministrativa pari al 20% dell’ammontare non trattenuto, salva l’applicazione delle disposizioni recate dall’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, per il caso di omesso versamento (applicazione della sanzione del 30%).
Di conseguenza, se il sostituto di imposta non operava e non versava le ritenute, poteva trovare applicazione il cumulo delle due sanzioni (20% per l’omessa applicazione delle ritenute e 30% per l’omesso versamento).
A seguito delle modifiche operate dal D.Lgs. n. 158/2015, l’art. 14, D.Lgs. n. 471/1997, non richiama più l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, per la violazione costituita dall’omesso versamento.
Secondo la Corte di Cassazione, con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015, il Legislatore ha inteso escludere la duplicità della sanzione e il cumulo giuridico tra l’art. 13 e l’art. 14, D.Lgs. n. 471/1997, così da far ritenere l’omesso versamento “come un post factum non oggetto di autonoma considerazione ed incluso, quanto a disvalore nella stessa mancata effettuazione delle ritenute”.
Di conseguenza, nell’attuale impianto sanzionatorio in materia di ritenute fiscali, occorre distinguere tra le seguenti ipotesi:
Ne deriva che in caso di ricorso all’istituto del ravvedimento operoso per sanare la mancata applicazione della ritenuta e l’omesso versamento della stessa, occorre versare la ritenuta non operata e corrispondere gli interessi legali e la sanzione del 20% in misura ridotta. Tale riduzione, collegata alla tempistica del ravvedimento, varia da 1/9 a 1/5 del minimo, con esclusione della riduzione a 1/10.