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Come noto, l’art. 7, D.L. n. 111/2019, c.d. Decreto Clima, ha previsto, in via sperimentale per il 2020 e il 2021, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli esercenti commerciali che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, o che aprono nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi.
Con il D.M. 22 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha definito le modalità per l’ottenimento del contributo, nonché per la relatività attività di controllo.
Il contributo è riconosciuto in misura corrispondente all’importo delle spese ammissibili, pur entro un massimo di 5.000 euro per ciascun punto vendita. Il contributo, inoltre, spetta nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati per gli aiuti in regime de minimis di cui al Regolamento n. 1407/2013/UE.
L’agevolazione, infine, è alternativa e non cumulabile, relativamente alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale o europea.
L’art. 2, D.M. 22 settembre 2021, prevede che il contributo sia riconosciuto agli esercenti commerciali di vicinato e a quelli di grande e di media struttura di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), e) ed f), D.Lgs. n. 114/1998, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, nonché all’apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi.
Nella definizione di “esercenti commerciali di vicinato” di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 114/1998, rientrano gli esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a:
Invece, nella definizione di “esercizi di media struttura” di cui all’art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 114/1998 rientrano quelli con superficie di vendita superiore a 150/250 mq e fino a:
Infine, nella definizione di “esercizi di grandi dimensioni” di cui all’art. 4, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 114/1998, rientrano quelli con superficie di vendita superiore a 1.500/2.500 mq.
In considerazione dell’espresso riferimento ai soggetti di cui al D.Lgs. n. 114/1998, dall’agevolazione restano escluse le imprese agricole che effettuano attività di vendita diretta ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 228/2001.
Il Decreto in esame prevede inoltre, a pena di revoca del contributo, che l’attività di vendita sia svolta per un periodo minimo di tre anni dalla concessione del beneficio.
Di conseguenza, nei tre anni successivi alla concessione del contributo, è richiesta la presentazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di una dichiarazione sostitutiva attestante il perdurare dell’attività economica. Tale dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere presentata mediante la specifica piattaforma elettronica disponibile nel sito istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica.
I contenitori offerti alla clientela devono essere riutilizzabili e conformi alla normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti.
É comunque previsto che l’acquirente possa utilizzare contenitori propri, purché gli stessi siano riutilizzabili, puliti e idonei all’uso alimentare (è dunque possibile rifiutare l’utilizzo di contenitori ritenuti igienicamente non idonei).
L’art. 3, comma 2, D.M. 22 settembre 2021, prevede che per accedere al contributo siano considerate ammissibili le spese sostenute per:
Non sono invece considerate ammissibili le spese sostenute per l'acquisto o l’igienizzazione dei contenitori e dei prodotti alimentari e detergenti venduti.
L’effettività e l’attinenza delle spese sostenute deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale, da un commercialista, da un esperto contabile, da un consulente del lavoro, da un perito commerciale o dal responsabile del CAF.
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione è richiesta la presentazione di un’apposita istanza.
L’istanza relativa al periodo d’imposta 2020 può essere presentata dallo scorso 23 novembre, accedendo, tramite SPID, alla sezione “Bando Prodotti Sfusi (spese 2020)” della piattaforma elettronica gestita da INVITALIA.
In relazione alle spese sostenute nel 2020, la domanda deve essere presentata entro le ore 12:00 del 24 gennaio 2022; in relazione alle spese sostenute nel 2021, invece, la domanda dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del 30 aprile 2022.
L’istanza per l’accesso al contributo, compilata esclusivamente tramite la piattaforma informatica, deve essere firmata digitalmente dal soggetto richiedente in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures), per essere poi caricata sulla piattaforma e quindi trasmessa al Ministero.
Nella domanda devono essere indicate le seguenti informazioni:
Alla domanda devono essere quindi allegati:
Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, il Ministero della Transizione Ecologica comunica il riconoscimento o il diniego del beneficio e l'importo effettivamente spettante.
Il contributo è quindi erogato sul conto corrente indicato dal beneficiario nella domanda.
L'art. 6, D.M. 22 settembre 2021, prevede infine che il contributo in esame sia revocato qualora sia accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti o che l’attività di vendita è svolta per un periodo inferiore a tre anni dal riconoscimento del beneficio.
In ogni caso, il Ministero della Transizione Ecologica può disporre controlli e verifiche sugli interventi finanziati.