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Con la Risposta ad Interpello n. 791 del 24 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi di un aspetto riguardante la condizione necessaria affinché alcuni soggetti possano usufruire della proroga di sei mesi per l’ottenimento della maxi detrazione sulle spese sostenute per gli interventi realizzati su determinati fabbricati.
Ricordiamo, infatti, che il comma 8-bis dell’articolo 119 del Decreto Legge n. 34/2020, stabilisce che le persone fisiche, che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, proprietarie o comproprietarie di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, possano beneficiare di un allungamento temporale di sei mesi per la fruizione della maxi detrazione, qualora i lavori agevolati risultino realizzati, entro una data predeterminata, per almeno il 60% degli interventi complessivi.
Più precisamente, essendo, per tali soggetti, il termine temporale ordinario previsto per il sostenimento delle spese agevolabili il 30 giugno 2022, la proroga fino al 31 dicembre 2022 viene garantita al ricorrere del rispetto della condizione sopra specificata.
Pertanto, avremo che:
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Superbonus 110% |
Scadenza ordinaria |
Proroga di sei mesi per interventi realizzati per almeno il 60% dei lavori complessivi |
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Lavori su edifici composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà |
30 giugno 2022 |
31 dicembre 2022 |
Il quesito posto dall’istante riguardava il caso di un intervento di ristrutturazione edilizia su un edificio, di cui risulta comproprietario, composto originariamente da tre appartamenti di categoria catastale A/4 ed un deposito pertinenziale di categoria catastale C/2.
L’intervento di ristrutturazione consisteva in articolati lavori di finitura, impiantistica e di valenza strutturale per i quali venivano previsti tempi di chiusura lavori al 31 dicembre 2022, al termine dei quali sarebbero stati realizzati cinque appartamenti e tre box pertinenziali.
Considerato che l’istante avrebbe richiesto la maxi detrazione per i soli interventi legati alla struttura dell’edificio (sismabonus), le richieste indirizzate all’Amministrazione Finanziaria riguardavano:
A questo punto, l’Agenzia delle Entrate, ripercorrendo le specifiche normative proprie della disciplina oggetto del quesito, ha rilevato come la disposizione inserita al comma 8-bis dell’articolo 119 del D.L. 34/2020, faccia esplicito riferimento, in relazione alla percentuale del 60%, all’intervento complessivo e che, pertanto, non possa riferirsi, nel caso specifico, ai soli lavori antisismici, ma deve considerare i lavori da eseguire nel suo complesso.
Una simile precisazione ci permette di aggiungere che tale impostazione non deve confondersi con un’altra precisazione fornita dall’Amministrazione Finanziaria a seguito di una Risposta ad Interpello della Direzione Regionale del Veneto (n. 907-1595/2021), laddove veniva precisato che, in relazione alla percentuale minima di completamento dei SAL pari al 30% richiesta per l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, la percentuale poteva riferirsi ai lavori eseguiti anche in modo disgiunto.
In pratica si veniva ad affermare che, in presenza di capitolati di appalto che prevedevano interventi sia di risparmio energetico sia di riduzione del rischio sismico, per la verifica del superamento della soglia del 30% dei SAL che consentiva al contribuente di esercitare l’opzione di cui all’articolo 121 del D.L. 34/2020, fosse possibile distinguere gli interventi, operando, in modo disgiunto, tra i lavori che comportavano la riqualificazione energetica e quelli effettuati sulla struttura dell’edificio.
Tornando alla Risposta dell’Agenzia delle Entrate di cui all’oggetto, viene infine confermato un principio già espresso in numerose occasioni riguardante il limite di spesa relativo ad interventi che comportano l’accorpamento o il frazionamento di immobili preesistenti.
Tale principio, infatti, sancisce che per individuare la soglia limite di spese agevolabili, il contribuente dovrà considerare le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Pertanto, relativamente alla fattispecie proposta dall’istante, il limite massimo di spesa consentito, nel rispetto di ogni altra condizione ed adempimento richiesto dalla norma, risulterà pari a 384.000 euro e cioè la risultante della moltiplicazione di 96.000 euro per le quattro unità immobiliari esistenti ad inizio lavori.