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Con il D.D.L. di conversione del D.L. n. 146/2021 (Decreto Fiscale) recentemente approvato dal Senato, potrebbe finalmente concludersi l’annosa questione circa il regime di esenzione applicabile, ai fini IMU, ai nuclei familiari che abbiano stabilito la residenza in due immobili ubicati in comuni diversi.
In particolare, con un emendamento presentato nel corso dell’iter di approvazione della legge di conversione del D.L. n. 146/2021, è stata prevista la modifica del comma 741, lett. b,) dell’art. 1, Legge n. 160/2019, contenente la definizione di abitazione principale ai fini dell’imposta municipale.
Il nuovo testo normativo prevede che, qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni (ossia, l’esenzione o l’aliquota ridotta) per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applichino per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare stesso.
Allo stato attuale, l’abitazione principale, ai fini IMU, è l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Ai fini del tributo, pertanto, l’abitazione principale è l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e vi hanno la propria residenza anagrafica. Di conseguenza, per beneficiare dell’esenzione dall’IMU accordata all’abitazione principale (con eccezione, si ricorda, di quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9), è necessario che la residenza anagrafica coincida con la dimora abituale.
I casi, invero non così rari, nei quali i membri dello stesso nucleo familiare stabiliscono la residenza in immobili situati in Comuni diversi, hanno generato un considerevole contenzioso, mancando una precisa fonte normativa di riferimento.
La problematica non è stata risolta neppure dalla prassi dell’Amministrazione Finanziaria o dalla, giurisprudenza, che nel corso degli anni hanno diffuso interpretazioni divergenti.
Secondo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ad esempio, qualora gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in Comuni diversi, l’esenzione IMU è applicabile ad entrambi gli immobili
La Corte di Cassazione, invece, ritiene che l’esenzione accordata all’abitazione principale non possa essere riconosciuta qualora i coniugi siano residenti in due Comuni diversi (si veda, tra le altre, l’Ordinanza n. 20130 del 24 settembre 2020).
L’interpretazione autentica prevista dall’emendamento al Decreto Fiscale dovrebbe dunque risolvere la questione, stabilendo inequivocabilmente che qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni IMU per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti.
Occorre tuttavia considerare che, trattandosi di una norma di interpretazione autentica, la stessa troverà concreta applicazione solo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Fiscale, senza produrre effetti sul contenzioso in corso.