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L’articolo 3 del Decreto Legge 11 novembre 2021, n. 157 (Decreto Antifrode), rubricato “Controlli dell’Agenzia delle Entrate”, individua, ai commi 2 e 3, i termini per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta avvenuti in mancanza dei requisiti, stabilendo, in assenza di una specifica disciplina, di procedere con atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 421 e 422, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
È il successivo comma 3, dell’articolo 3 del D.L. 157/2021, che determina la tempistica per la notifica dell’atto di recupero, stabilendo che, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, la stessa dovrà avvenire (a pena di decadenza) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
Tale termine, tuttavia, subisce un incremento qualora la violazione consista nell’avere utilizzato in compensazione dei crediti d’imposta inesistenti, infatti, in base all’articolo 27, comma 16 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, il termine ultimo per la notifica dell’atto di recupero, in questo caso si sposta al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo.
Diverso trattamento riguarda le detrazioni edilizie, per le quali il contribuente abbia esercitato il diritto di fruirle direttamente in sede di dichiarazione dei redditi.
Per tali fattispecie, infatti, l’Agenzia delle Entrate, previo controllo formale delle dichiarazioni, da esperire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle stesse, potrà avvalersi del disposto di cui all’articolo 36-ter, comma 2, lettera b) del D.P.R. n. 600/1973, in base al quale potrà disconoscere, in tutto o in parte, le detrazioni riportate in dichiarazione a seguito dei documenti richiesti al contribuente.
I termini per l’invio della cartella di pagamento in situazioni come quella appena citata, sempre a pena di decadenza, sono il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della dichiarazione contestata.
Non dobbiamo anche dimenticare che è nei poteri dell’Agenzia delle Entrate disconoscere le detrazioni riportate in dichiarazione dai contribuenti attraverso atti di accertamento ordinario (articolo 38, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973), per i quali la notifica dell’accertamento esecutivo deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Le tempistiche sopra evidenziate trovano corrispondenza con riferimento all’utilizzo improprio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito previsto per le detrazioni edilizie che noi tutti abbiamo imparato a conoscere, ma non di meno l’articolo 3 del D.L. n. 157/2021 estende l’utilizzo dell’atto di recupero anche a tutti i contributi a fondo perduto erogati dall’Amministrazione Finanziaria a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Prima di riepilogare in una tabella le possibili diverse tempistiche di trasmissione degli atti di notifica, ricordiamo che assumendo questi ultimi natura accertativa, come tali possono essere impugnati dal contribuente, il quale avrà anche la possibilità di utilizzare strumenti deflativi come l’accertamento con adesione o la conciliazione.
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Controllo formale |
Recupero detrazione |
Recupero crediti d’imposta |
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Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni |
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