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A partire dal prossimo 1° gennaio 2022 troverà applicazione il nuovo limite di 999,99 euro al trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche e giuridiche).
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Periodo di riferimento |
Soglia trasferimento contante |
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Dal 9 maggio 1991 al 26 dicembre 2002 |
20.000.000 lire |
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Dal 26 dicembre 2002 al 29 aprile 2008 |
12.500 euro |
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Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008 |
5.000 euro |
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Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010 |
12.500 euro |
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Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011 |
5.000 euro |
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Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011 |
2.500 euro |
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Dal 6 dicembre 2011 al 31 dicembre 2015 |
1.000 euro |
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Dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2020 |
3.000 euro |
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Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 |
2.000 euro |
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Dal 1° gennaio 2022 |
1.000 euro |
Il divieto di utilizzare importi pari o superiori ai limiti dettati dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, trova applicazione anche quando il trasferimento è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (ossia, con trasferimenti di denaro singolarmente inferiori alla soglia effettuati in momenti diversi ma in un circoscritto periodo temporale di sette giorni).
Ai trasferimenti di denaro contante effettuati in violazione delle disposizioni in esame è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro di cui all’art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007. Tuttavia, per esigenze di coerenza sistematica, è stato previsto che alle violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale sia fissato nella misura di 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il minimo edittale è fissato a 1.000 euro.
Qualora la violazione riguardi importi superiori a 250.000 euro, l’art. 63, comma 6, D.Lgs. n. 231/2007, prevede che la sanzione sia quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.
È, tuttavia, ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta a un terzo, qualora il destinatario del decreto sanzionatorio non ne abbia già fatto richiesta nei cinque anni precedenti.
Da ultimo si ricorda che gli assegni bancari, postali e circolari possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.