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Con l’approssimarsi delle festività natalizie è opportuno tornare a esaminare il trattamento fiscale applicabile agli omaggi concessi a clienti e dipendenti. A tal fine è necessario distinguere se i beni omaggio formano o meno l’oggetto dell’attività dell’impresa e se gli stessi sono concessi a clienti o dipendenti.
Le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale (e non sono assoggettate a IRAP), devono osservare le regole IVA di seguito illustrate in caso di contabilità in regime ordinario.
La detrazione dell’IVA corrisposta per l’acquisto dei beni da destinare a omaggio, costituenti spese di rappresentanza, è collegata al costo dei singoli beni.
Ancorché l’IVA assolta sulle spese considerate di rappresentanza (sulla base della definizione prevista per le imposte sui redditi) non sia ammessa in detrazione, per i beni di costo unitario non superiore a 50 euro è comunque ammessa l’integrale detrazione dell’imposta a credito.
L’art. 2, comma 2, n. 4, D.P.R. n. 633/1972, esclude dal novero delle operazioni soggette a IVA le cessioni gratuite di beni non oggetto dell’attività d’impresa, qualora di costo unitario non superiore a 50 euro. Inoltre, poiché tale disposizione stabilisce che non costituiscono cessioni rilevanti agli effetti dell’IVA, le cessioni gratuite di beni per i quali, all’atto dell’acquisto, non è stata operata la detrazione dell’imposta, dal combinato disposto degli artt. 2, comma 2, n. 4 e 19-bis1, comma 1, lett. h), D.P.R. n. 633/1972, risulta che la cessione gratuita alla clientela di beni non oggetto dell’attività d’impresa è sempre irrilevante ai fini IVA, a prescindere dall’ammontare del relativo costo unitario.
In sede di consegna dei beni costituenti l’omaggio, pertanto, non è richiesta l’emissione di alcun documento fiscale, anche se è opportuno emettere un DDT con causale “omaggio”, precisando che trattasi di beni non di propria produzione e commercio, per certificare l’identità del destinatario e attestare la natura di spese di rappresentanza.
Da ultimo si evidenzia che la previsione di indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di alimenti e bevande non oggetto dell’attività propria dell’impresa, non opera per gli acquisti di alimenti e bevande (ad esempio, torrone, panettone, spumante, ecc.) di valore unitario non superiore a 50 euro, la cui successiva cessione gratuita rientra tra le spese di rappresentanza.
I costi sostenuti per l’acquisto dei beni da destinare a omaggio, allocabili tra le spese di rappresentanza, sono deducibili nell’anno del loro sostenimento.
In particolare:
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Ricavi e proventi gestione caratteristica |
Importo deducibile |
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Fino a 10 milioni di euro |
1,5% |
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Per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro |
0,6% |
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Per la parte eccedente 50 milioni di euro |
0,4% |
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La quota delle spese di rappresentanza eccedente i sopraindicati limiti è interamente indeducibile e non può essere neppure riportata a nuovo negli esercizi successivi. |
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Ai fini della determinazione dell’importo deducibile non si deve tenere conto delle spese relative ai beni omaggio di valore unitario non superiore a 50 euro: infatti, nel monte delle spese di rappresentanza, da raffrontare ai ricavi e proventi dell’impresa, rientrano soltanto gli omaggi di valore unitario superiore a 50 euro.
I contribuenti che adottano la contabilità semplificata per cassa possono dedurre le spese di rappresentanza avendo riguardo al periodo d’imposta del loro pagamento (principio di cassa), ferme restando le limitazioni alla deducibilità previste per le spese di rappresentanza. In caso di opzione per la presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella d’incasso o pagamento, la deduzione dei costi può avvenire nel periodo di annotazione della fattura nel registro IVA acquisti.
Qualora l’omaggio sia costituito da più beni in un’unica confezione (cesto natalizio) di costo complessivo superiore a 50 euro, occorre aver riguardo al costo dell’intera confezione, considerando dunque indetraibile l’IVA e destinando la quota di costo al monte delle spese di rappresentanza (da raffrontare al tetto massimo definito dalla percentuale dei ricavi dell’attività caratteristica), anche se il costo dei singoli beni contenuti nella confezione è singolarmente inferiore alla soglia di 50 euro.
Ai fini IRAP è necessario distinguere in base alla metodologia adottata dal contribuente per la determinazione della relativa base imponibile:
I costi sostenuti per l’acquisto dei beni da destinare a omaggio devono essere allocati in bilancio alla voce B.14, “Oneri diversi di gestione”, di conto economico. Gli omaggi costituiti da prestazioni di servizio, invece, devono essere contabilizzati alla voce B.7, “Costi della produzione per servizi”, di conto economico.
I beni ceduti gratuitamente ai lavoratori dipendenti e ai soggetti fiscalmente loro assimilati sono privi del requisito dell’inerenza all’attività esercitata dall’impresa e non rientrano neppure nella categoria delle spese di rappresentanza. Di conseguenza, l’IVA assolta sull’acquisto di tali beni risulta indetraibile, indipendentemente dall’ammontare del relativo costo.
Tale regime di indetraibilità IVA determina l’esclusione da IVA della successiva cessione gratuita (non è quindi richiesta l’emissione di alcun documento fiscale).
Il costo sostenuto per l’acquisto dei beni da destinare a omaggio ai dipendenti è deducibile dal reddito dell’impresa ai sensi dell’art. 95, comma 1, TUIR (che, tra le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili, annovera anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei dipendenti).
Affinché l’omaggio natalizio non concorra alla formazione del reddito del dipendente destinatario del bene, è tuttavia necessario che le erogazioni in natura concesse nello stesso periodo d’imposta al lavoratore non superino la soglia di 258,23 euro (aumentata a 516,46 euro per il periodo d’imposta 2021 dal D.L. n. 41/2021). Il superamento della soglia, peraltro, determina l’integrale imponibilità del valore del fringe benefit concesso al dipendente.
I costi sostenuti per l’acquisto dei beni da destinare a omaggio ai dipendenti rientrano tra le spese per il personale e, pertanto, non sono deducibili ai fini IRAP, neppure se allocati alla voce B.9 di conto economico.