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Con il Provvedimento 3 dicembre 2021, prot. n. 345838, l’Agenzia delle Entrate ha emanato le ulteriori disposizioni attuative della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui all’art. 1, commi 14 e 15, D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”.
Il Provvedimento, integrativo del precedente Provvedimento 18 ottobre 2021, n. 275852, individua i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, da prendere a riferimento per verificare la diminuzione dei ricavi per i contribuenti non tenuti alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA.
In particolare, l’allegato A al Provvedimento 3 dicembre 2021, prot. n. 345838, individua i seguenti campi del Modello Redditi, differenziati in base alla tipologia di contribuente (persone fisiche, società di persone, società di capitali ed enti non commerciali).
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Modello Redditi 2020 PF (periodo d’imposta 2019) |
Modello Redditi 2021 PF (periodo d’imposta 2020) |
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RS116 |
RS116 |
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RE2, col. 2 |
RE2, col. 2 |
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RG2, col. 2 |
RG2, col. 2 |
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LM2 |
LM2, col. 3 |
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Da LM22 a LM27, col. 3 |
Da LM22 a LM27, col. 3 |
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Modello Redditi 2020 SP (periodo d’imposta 2019) |
Modello Redditi 2021 SP (periodo d’imposta 2020) |
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RS116 |
RS116 |
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RE2 |
RE2 |
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RG2, col. 5 |
RG2, col. 5 |
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Modello Redditi 2020 SC (periodo d’imposta 2019) |
Modello Redditi 2021 SC (periodo d’imposta 2020) |
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RS107, col. 2 |
RS107, col. 2 |
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Modello Redditi 2020 ENC (periodo d’imposta 2019) |
Modello Redditi 2021 ENC (periodo d’imposta 2020) |
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RS111 |
RS111 |
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RC1 |
RC1 |
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RE2 |
RE2 |
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RG2, col. 7 |
RG2, col. 7 |
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RG4, col. 2 |
RG4, col. 2 |
Il Provvedimento in esame interviene anche a modificare i termini di presentazione dell’autodichiarazione prevista per attestare il rispetto dei limiti e delle condizioni richieste per beneficiare degli aiuti di Stato.
In particolare, con la modifica del punto 2.2 del Provvedimento 18 ottobre 2021, n. 275852, è ora previsto che l’autodichiarazione sia presentata entro il termine di sessanta giorni dall’approvazione del relativo modello o, se successivo, entro il termine di sessanta giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Come noto, l’art. 5, commi da 1 a 9, D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, ha previsto la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.
L’adesione alla definizione agevolata consente lo stralcio delle sanzioni da omesso versamento di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997 (nella generalità dei casi pari al 30%) e delle somme aggiuntive dovute in relazione alle irregolarità connesse ai contributi previdenziali; restano, invece, interamente dovute le imposte, i contributi e gli interessi.
La definizione agevolata degli avvisi bonari opera a favore dei contribuenti titolari di Partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 41/2021), che nel periodo d’imposta 2020 hanno registrato una riduzione del volume di affari maggiore del 30% rispetto al volume di affari del periodo d’imposta 2019.
Ai fini della verifica del requisito reddituale, i contribuenti dispensati dalla presentazione del Modello IVA annuale devono considerare, in luogo del volume di affari, l’ammontare dei ricavi o dei compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d’imposta 2019 e 2020.
La sanatoria opera in relazione alle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi dell’art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, a seguito della liquidazione automatica delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018.
In particolare, in relazione al periodo d’imposta 2017, la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, non inviate ai contribuenti per effetto della sospensione disposta dall’art. 157, D.L. n. 34/2020. Con riguardo al periodo d’imposta 2018, invece, la definizione agevolata si applica agli avvisi elaborati entro il 31 dicembre 2021.
Il Provvedimento 18 ottobre 20921, prot. n. 275852/2021, prevede che l’efficacia della definizione sia subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni dettati dalle sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni.
Al fine di attestare il rispetto dei predetti limiti e condizioni, i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione sono quindi tenuti a presentare l’autodichiarazione prevista dall’art. 1, commi 14 e 15, D.L. n. 41/2021, entro il termine di sessanta giorni dall’approvazione del relativo modello (che avverrà con successivo provvedimento).
Qualora il contribuente non riceva la proposta di definizione agevolata in tempo utile per rispettare il termine di cui sopra, l’autodichiarazione potrà essere presentata entro il termine di sessanta giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.
La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, secondo gli ordinari termini previsti per il versamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici.
Di conseguenza, il versamento delle somme dovute deve essere effettuato, in un’unica soluzione o in forma rateale, entro trenta giorni dalla notifica dell’avviso bonario.
In caso di rateizzazione, le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità possono essere versate con le seguenti modalità:
La prima rata deve essere versata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione) fino al giorno di pagamento della rata. Le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Qualora il contribuente non intenda accettare la proposta di definizione straordinaria può comunque fruire dell’ordinaria definizione degli avvisi bonari, con riduzione delle sanzioni a un terzo (10%) e possibilità di dilazione (otto o venti rate trimestrali se le somme superano i 5.000 euro). In questa ipotesi è peraltro possibile attivare il contraddittorio con l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, segnalando gli errori o le criticità riscontrate.