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Con l’introduzione del Decreto Antifrode (D.L. 11 novembre 2021, n. 157) e del Provvedimento 12 novembre 2021, n. 312528, si è avviato il procedimento di trasmissione delle comunicazioni delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli interventi non rientranti tra quelli che fruiscono del superbonus 110%, ma ricompresi al comma 2 dell’articolo 121 del Decreto Legge n. 34/2020.
In particolare, tali interventi riguardano:
Come affermato anche nella Circolare n. 16/E del 29 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate, ha previsto, per gli interventi di cui sopra, l’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità delle spese sostenute con riferimento alle comunicazioni di cessione del credito che riguardano le rate residue delle detrazioni non fruite per le spese del periodo 2020, il cui accordo di cessione risulti perfezionato a decorrere dal 21 novembre 2021.
Relativamente alle tempistiche di presentazione delle comunicazioni che attestano l’esercizio dell’opzione, ricordiamo che:
Stante le affermazioni più sopra riportate, si può affermare che coloro che hanno sostenuto spese nel periodo 2020 e che nella dichiarazione dei redditi 2021 (relativa al 2020) fruiscono direttamente della prima rata di detrazione, qualora intendano cedere le rimanenti rate e abbiano concluso l’accordo di cessione successivamente al 12 novembre 2021, dovranno richiedere (oltre all’attestazione di congruità delle spese da parte del tecnico abilitato) al soggetto che rilascia il visto di conformità la presentazione della comunicazione entro il termine di invio della dichiarazione 2022.