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Con riferimento al bonus facciate[1], è opportuno precisare che a seconda della tipologia di intervento può mutare l’applicazione dell’IVA corrispondente.
È noto, infatti, che per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota IVA agevolata al 10%.
L’agevolazione in oggetto può comportare opere edilizie di ripulitura o di tinteggiatura esterna che trovano una loro collocazione tra gli interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 380/2001, così come possono essere realizzati interventi di maggiore entità legati alla riqualificazione energetica dell’edificio, che potremmo qualificare come manutenzione straordinaria.
Per entrambe le tipologie di interventi, qualora l’oggetto immobiliare sul quale si realizzano risulti essere a prevalente destinazione residenziale, troverà applicazione l’aliquota IVA agevolata del 10% (con le limitazioni per i beni significativi individuati dal Decreto del 29 dicembre 1999).
Questa definizione ci permette di tracciare un primo confine tra le aliquote applicabili, affermando che qualora non sia rispettata la condizione sopra citata e, quindi, l’immobile risulti strumentale, la percentuale dell’IVA da applicare risulterà quella ordinaria (attualmente 22%).
Una precisa definizione degli immobili a prevalente destinazione abitativa privata ci torna utile per commentare una deroga ad un principio generale in base al quale, in forza ad un unico contratto di appalto con un corrispettivo unico forfettario, le prestazioni sono in linea generale soggette all’aliquota più elevata.
In pratica, gli immobili di cui sopra, in base alla Circolare n. 71/E/2000, sono quei fabbricati che hanno più del 50% della superficie sopra terra destinata ad uso abitativo privato, che si possono collocare tra le categorie catastali da A/1 a A/11, esclusi gli A/10 (uffici) a prescindere dal loro effettivo utilizzo.
Ora, in base alla Risposta ad Interpello n. 606 del 17 settembre 2021, per gli interventi sulle parti comuni (ad esempio il rifacimento della facciata) di interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa si applica l’aliquota IVA del 10% anche in relazione alle quote millesimali corrispondenti alle unità non abitative (strumentali) presenti nell’edificio, derogando al principio più sopra esplicitato.
Ricordiamo inoltre che, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 14/E/2015, gli interventi legati al ripristino delle facciate degli edifici (es. finitura, tinteggiatura), qualora risultino commissionati da soggetti passivi IVA, richiedono l’applicazione del meccanismo di reverse charge qualora si tratti di:
[1] Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 - art. 1 commi 219-224 (Legge di Bilancio 2020, istitutiva dell’agevolazione)