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Con la Risoluzione n. 70/E del 10 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6955”, denominato “Credito d’imposta ACE - articolo 19, comma 3, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73”, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta derivante dalla conversione della c.d. super ACE di cui all’art. 19, commi da 2 a 7, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”.
Il codice tributo “6955” deve essere esposto nella sezione “Erario” del Modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, qualora il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno d’imposta cui si riferisce il credito (dunque, con indicazione del “2021” per la generalità delle imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Il Modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Inoltre, qualora l’importo compensato, anche tenuto conto dei precedenti utilizzi, ecceda l’ammontare massimo spettante, il relativo Modello F24 verrà scartato.
L’importo del credito d’imposta ACE effettivamente fruibile, come risultante dalle comunicazioni validamente presentate, è consultabile nel “Cassetto Fiscale”, nella sezione “Crediti IVA/Agevolazioni” utilizzabili.
L’art. 19, commi da 2 a 7, D.L. n. 73/2021, ha introdotto la possibilità di fruire del rendimento nozionale ACE di cui all’art. 1, D.L. n. 201/2011, sotto forma di credito d’imposta, per gli incrementi di capitale proprio effettuati nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.
Ai fini della conversione dell’ACE in credito d’imposta, occorre moltiplicare il rendimento nozionale pari agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 entro un massimo di 5 milioni di euro e valutati al 15% per l’aliquota IRES o IRPEF vigente nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Il credito d’imposta super ACE, in particolare, può essere fruito con una delle seguenti modalità, tra loro alternative:
La conversione dell’ACE in credito d’imposta e la sua conseguente fruizione richiedono la trasmissione di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini sono stati definiti dal Provvedimento 17 settembre 2021, prot. n. 238235/2021, dell’Agenzia delle Entrate.
Tale comunicazione può essere trasmessa fino al termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.
Entro trenta giorni dall’invio dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate provvede a comunicare il riconoscimento del credito d’imposta. L’effettivo utilizzo del credito in compensazione è quindi ammesso dal giorno successivo a quello:
In caso di cessione del credito d’imposta, il cessionario può utilizzare il credito acquisito con le stesse modalità previste per il soggetto cedente, a condizione che quest’ultimo abbia comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito e il cessionario stesso ne abbia comunicato la relativa accettazione.