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Il D.D.L. di conversione del D.L. n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, prevede l’adeguamento della disciplina IVA nazionale in materia di trasporti internazionali di beni alle indicazioni rese dalla Sentenza 29 giugno 2017, Causa C-288/16, della Corte di Giustizia europea.
In particolare, con effetto dal 1° gennaio 2022, è disposta la modifica dell’art. 9, comma 1, n. 2), D.P.R. n. 633/1972, che qualifica come servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, non imponibili IVA, i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all’imposta a norma del comma 1 dell’art. 69, D.P.R. n. 633/1972.
Secondo il consolidato orientamento dell’Amministrazione Finanziaria, tale regime di non imponibilità IVA è applicabile alla sola condizione che il servizio di trasporto sia relativo a beni oggetto di trasporto internazionale. Di conseguenza, il beneficio della non imponibilità IVA può trovare applicazione anche nel caso in cui i trasporti siano effettuati da più vettori o da terzi subcontraenti, o comunque da soggetti ai quali il trasporto internazionale sia stato affidato dai vettori principali.
In seguito, tuttavia, la Corte di Giustizia europea ha affermato che il regime di non imponibilità accordato dall’art. 146, par. 1, lett. e), Direttiva 2006/112/CE, trova applicazione a condizione, tra l’altro, che sia fornito direttamente all’esportatore, importatore o destinatario dei beni.
I servizi internazionali e quelli connessi agli scambi internazionali, quando territorialmente rilevanti in Italia, beneficiano del regime di non imponibilità IVA accordato alle operazioni con l’estero.
Ai fini della territorialità IVA, i trasporti e le spedizioni di beni B2B rientrano tra i servizi generici di cui all’art. 7-ter, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 633/1972 e, pertanto:
Secondo l’art. 9, comma 1, n. 2), D.P.R. n. 633/1972, costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, non imponibili IVA, i trasporti relativi a beni:
In relazione ai trasporti internazionali marittimi e aerei di beni, territorialmente rilevanti in Italia, è prevista l’applicazione delle percentuali forfettarie (5% per il trasporto marittimo e 38% per quello aereo) contemplate per il trasporto di passeggeri.
La prassi nazionale in materia di trasporti internazionali di beni ha affermato a più riprese (R.M. n. 412019/1977, R.M. n. 411861/1978 e C.M. n. 26/411138/1979) che il regime di non imponibilità IVA in esame è applicabile anche nel caso in cui il trasporto, o la spedizione, sia effettuato da più vettori o da terzi sub-contraenti.
Tali indicazioni, tuttavia, sono state superate dalla Sentenza 29 giugno 2017, Causa C-288/16, della Corte di Giustizia europea.
Con la Sentenza 29 giugno 2017, Causa C-288/16, la Corte di Giustizia europea ha stabilito che il regime di non imponibilità IVA accordato ai trasporti internazionali di beni si applica a condizione che il servizio sia effettuato direttamente nei confronti dell’esportatore, dell’importatore o, comunque, del destinatario dei beni.
Pertanto, qualora il servizio sia reso nei confronti di una controparte commerciale dell’esportatore, dell’importatore o del destinatario dei beni, non è possibili avvalersi del regime di non imponibilità IVA.
Secondo i Giudici unionali, in particolare, il disposto dell’art. 146, par. 1, lett. e), Direttiva 2006/112/CE, accorda l’esenzione IVA (la non imponibilità in Italia) alle prestazioni di servizio, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, direttamente connesse alle esportazioni o alle importazioni di beni.
Oltre a contribuire all’effettiva realizzazione dell’operazioni di esportazione o di importazione dei beni, i servizi di trasporto devono dunque essere resi direttamente nei confronti dell’importatore, dell’esportatore o del destinatario dei beni.
A seguito della pronuncia della Corte di Giustizia europea, l’Agenzia delle Entrate ha riconsiderato la propria posizione, iniziando a contestare la non corretta applicazione del regime di non imponibilità IVA ai servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dall’importatore o dal destinatario dei beni.
Il D.D.L. di conversione del D.L. n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, prevede (finalmente) la modifica dell’art. 9. D.P.R. n. 633/1972, al fine di allinearne il disposto ai principi sanciti dalla Corte di Giustizia europea.
Con effetto dal 1° gennaio 2022, in particolare, la nuova formulazione del comma 2 dell’art. 9. D.P.R. n. 633/1972, precisa che non possono beneficiare della non imponibilità IVA i servizi di trasporto resi a soggetti diversi:
Le prestazioni di trasporto non imponibili, pertanto, non comprendono i servizi resi a soggetti diversi:
Le nuove limitazioni all’operatività del regime di non imponibilità IVA accordato ai servizi di trasporto internazionali fanno tuttavia salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente al 1° gennaio 2022.