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Seppure incoerente rispetto alla logica di fondo che ammette la detraibilità delle spese correlate al rilascio del visto di conformità riferite ad interventi che beneficiano del superbonus 110%, si precisa che se lo stesso visto viene rilasciato a fronte di detrazioni per interventi che non rientrano nello stesso ambito (superbonus 110%), le spese che il contribuente dovrà sostenere per il suo rilascio non potranno fruire di un analogo trattamento fiscale e, pertanto non risulteranno detraibili.
Ripercorrendo le recenti modifiche apportate dal Decreto Antifrode (D.L. n. 157/2021), ricordiamo che al beneficiario del superbonus 110% viene richiesto il rilascio del visto di conformità oltre che quando intenda esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito (articolo 121 del D.L. 34/2020), anche qualora utilizzi direttamente la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, con le sole deroghe previste in caso di:
A fronte di tale modifica, è stata ampliata una norma (articolo 119, comma 15 del D.L. 34/2020) che esplicitamente ha reso detraibili le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità (in ambito superbonus), sia nel caso di esercizio opzionale che nel caso in cui avvenga la fruizione diretta della detrazione corrispondente.
È appena il caso di ricordare che, poiché la detraibilità della spesa sussiste allorquando la stessa sia stata effettivamente sostenuta, nel caso, all’ammontare complessivo della detrazione concorra anche il costo del visto di conformità, il suo rilascio non potrà avvenire prima dell’avvenuto sostenimento della spesa corrispondente da parte del soggetto beneficiario.
Lo stesso Decreto Antifrode (D.L. 157/2021) ha, inoltre, introdotto l’obbligo di rilascio del visto di conformità per le altre detrazioni edilizie (non superbonus 110%) qualora il soggetto beneficiario intenda esercitare il suo diritto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta corrispondente agli interventi realizzati.
Considerata la stretta analogia con quanto visto in precedenza, appare del tutto incomprensibile la mancanza di una norma all’uopo istituita che consenta di operare la detrazione corrispondente alle spese di rilascio del visto di conformità sostenute dal contribuente.
Attualmente, pertanto, le sole spese che potranno essere detratte in relazione agli interventi edilizi non superbonus, sono quelle strettamente correlate alla realizzazione degli interventi medesimi e, quindi, ad esempio:
Nell’attesa di un possibile intervento legislativo che modifichi l’operatività del sistema detrattivo delle spese riguardanti il rilascio del visto di conformità e, conseguentemente, ne amplifichi il raggio d’intervento, è nostro compito segnalarvi la particolare dicotomia.