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Rispondendo ad un’istanza di Interpello, l’Agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti sulla trasferibilità del credito d’imposta per nuovi investimenti introdotto dalla Legge 160/2019, poi ripreso e prorogato dalla Legge di Bilancio 2021.
Nella Risposta n. 817/2021 del 16 dicembre 2021 è stato trattato il caso di una società semplice agricola che chiedeva conferma sull’ammissibilità del trasferimento in capo ai soci del credito d’imposta previsto dall’art. 1051 e seguenti della Legge 178/2020, per investimenti in nuovi beni strumentali ordinari, aventi i requisiti 4.0, immateriali e immateriali per compensarlo con le imposte personali, i contributi previdenziali personali e con i contributi collegati alla posizione del socio, ovvero quelli dei suoi coadiuvanti.
L’istante, inoltre, chiedeva conferma se la previsione di cui all’art. 1, comma 1059, della Legge n. 178/2020, in base alla quale per i soggetti con volume di ricavi e compensi inferiore a 5 milioni di euro il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale, debba considerarsi una facoltà.
L’Amministrazione Finanziaria ha ribadito come il credito d’imposta per nuovi investimenti sia fruibile da tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, “indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022…”. Non vi sono dubbi, quindi, che il credito competa anche alle imprese agricole.
Per quanto concerne la trasferibilità dei crediti d’imposta maturati in capo alla società di persone, l’Agenzia ha confermato un consolidato orientamento, già espresso con le Risoluzioni 163/E del 31 luglio 2003, n. 120/E e 286/E del 2002.
In particolare, nella Risoluzione n. 163/E/2003 è stato chiarito che “l'attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un'ipotesi di cessione del credito d'imposta, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo. I soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione...”.
In sede di incontri con la stampa specializzata, il 28 gennaio 2021, l’Agenzia aveva poi confermato la possibilità di utilizzo del credito d’imposta anche nelle annualità successive qualora il beneficiario non avesse sufficiente capienza nell’anno di riferimento.
La società potrà quindi trasferire ai soci il credito maturato e non utilizzato, riportandolo nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi e assegnandolo ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili della società (art. 5 TUIR). I soci potranno poi compensare il credito con le proprie imposte ed i contributi previdenziali tramite Modello F24, senza possibilità di cederlo a terzi.
Come indicato nella Risoluzione n. 163/E del 2003 e come riproposto nella Circolare n. 9/E del 2021 l’Amministrazione ribadisce che i soci possono utilizzare il credito d’imposta loro trasferito solo dopo l’acquisizione nella propria dichiarazione dei redditi.
Ciò genera una disparità di trattamento nel caso di utilizzo del credito direttamente dalla società rispetto all’utilizzo della quota da parte del socio. Infatti, la società può utilizzare il credito fin da subito (all’effettuazione investimento o dall’interconnessione del bene), senza attendere l’indicazione dello stesso nel quadro RU, mentre il socio, stando alle indicazioni dell’Agenzia, deve attendere di acquisire il credito nella propria dichiarazione.
Per poter anticipare l’utilizzo del credito da parte dei soci, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, a nostro parere, sarebbe un aspetto da valutare da parte dell’Amministrazione, oltretutto senza aggravi per il bilancio dello Stato.
Pertanto, visto che in sede di D.D.L. Bilancio non è stata accolta la richiesta di prevedere la cessione del credito d’imposta per nuovi investimenti, l’Amministrazione potrebbe prevedere che, come per gli altri crediti indicati nel quadro RU, l’utilizzo del credito spettante non sia subordinato alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Infine, circa la previsione di cui al comma 1059, l’Agenzia ha ribadito che l'utilizzo in un'unica quota annuale del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, senza le caratteristiche 4.0, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, è da intendersi come l’ordinaria modalità di fruizione del credito ma che, tuttavia, l'ammontare non fruito potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.