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Come noto, l’art. 1, commi da 16 a 27, D.L. n. 73/2021, c.d. Decreto Sostegni-bis, prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di Partita IVA attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:
Con il Provvedimento 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020, da assumere a riferimento per la determinazione dei risultati economici d’esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo perequativo.
Con il successivo D.M. 12 novembre 2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito la percentuale di peggioramento del risultato economico 2020-2019 cui è collegata la spettanza del contributo, nonché le percentuali applicabili ai fini della determinazione dell’agevolazione.
Il Provvedimento, in particolare, prevede che il contributo perequativo sia riconosciuto a condizione che sia riscontrato un peggioramento del risultato economico dell’esercizio relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello dell’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%.
In ogni caso, il contributo non spetta qualora l’ammontare complessivo dei contributi COVID-19 già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate sia pari o superiore alla differenza dei risultati economici 2020-2019. In tal caso, infatti, a prescindere dalla percentuale di peggioramento del risultato economico e di quantificazione del contributo perequativo fissata dal Provvedimento in esame, il contribuente ha già beneficiato di una somma superiore a quanto potenzialmente potrebbe aver ora diritto.
Il valore dei risultati economici 2020 e 2019 deve essere individuato considerando gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi di tali periodi d’imposta, indicati dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021.
Il contributo perequativo, inoltre, è determinato applicando alla differenza tra il risultato economico 2020 e quello 2019, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto COVID-19 riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate, la specifica percentuale individuata all’articolo 2 del D.M. 12 novembre 2021, differenziata in base all’ammontare dei ricavi o compensi 2019.
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Ricavi o compensi 2019 |
Percentuale applicabile |
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Fino a 100.000 euro |
30% |
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Superiori a 100.000 e fino a 400.000 euro |
20% |
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Superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro |
15% |
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Superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro |
10% |
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Superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro |
5% |
Con il Provvedimento 29 novembre 2021, prot. n. 336196/2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito modalità e termini di trasmissione della domanda di contributo, da trasmettere, direttamente o mediante un intermediario abilitato con delega alla consultazione del “Cassetto Fiscale”, ovvero al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, entro il 28 dicembre 2021.
La presentazione della domanda di contributo, si ricorda, è subordinata alla presentazione anticipata, entro il 30 settembre 2021, della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 (il Modello Redditi 2021 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Il comma 22 dell’art. 1, D.L. n. 73/2021, stabilisce che, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo possa essere riconosciuto, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione orizzontale (il Modello F24 deve essere presentato tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate).
Con la Risoluzione n. 73/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha quindi istituito il codice tributo “6957”, denominato “Contributo a fondo perduto perequativo - credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 16, D.L. n. 73 del 2021”.
In sede di compilazione del Modello F24, detto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”. Nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione, come risultante dall’ultima domanda di contributo validamente presentata, può essere consultato nella sezione “Cassetto Fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, al link “Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili”; se l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulta superiore all’importo riconosciuto, il Modello F24 è scartato.
I soggetti che hanno percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, possono regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo e i relativi interessi, versando le relative sanzioni con le riduzioni accordate dall’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997. Le somme dovute non possono essere compensate con i crediti a disposizione del contribuente.
Con la Risoluzione in esame, l’Agenzia delle Entrate ha quindi istituito anche i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite Modello F24 ELIDE, del contributo a fondo perduto perequativo non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione:
In sede di compilazione del Modello F24 ELIDE, detti codici tributo devono esser esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando: