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Con la Risposta a interpello n. 801 del 3 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per la prima volta sui nuovi termini di emissione delle note di variazione IVA in diminuzione, introdotti dall’art. 18, comma 1, lett. a), D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”.
Tale disposizione, in particolare, ha introdotto il nuovo comma 3-bis nell’art. 26, D.P.R. n. 633/1972, per effetto del quale, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, il cedente o prestatore è legittimato a emettere la nota di variazione in diminuzione a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis, R.D. n. 267/1942, o dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese di un piano attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), R.D. n. 267/1942.
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EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE TERMINI PREVISTI DAL COMMA 3-BIS, DELL’ART. 26 - DAL 26/05/2021 |
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Fallimento |
Dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento |
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Liquidazione coatta amministrativa |
Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa |
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Concordato preventivo |
Dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo |
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Amministrazione straordinaria |
Dalla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi |
In precedenza, invece, l’emissione della nota di variazione nei confronti di clienti assoggettati a procedure concorsuali era ammessa solo a seguito della declaratoria di infruttuosità della procedura.
I nuovi e più favorevoli termini di emissione delle note di variazione IVA in diminuzione sono applicabili alle procedure concorsuali avviate successivamente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021).
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello n. 801 del 3 dicembre 2021 riguarda una società consortile che ha effettuato servizi di trasporto merci per conto di un proprio cliente. Quest’ultimo, tuttavia, è incorso in una crisi aziendale e, a seguito di varie vicissitudini, è stato ammesso alla procedura di concordato preventivo.
Il concordato preventivo è stato avviato in data antecedente il 26 maggio 2021 e, pertanto, trova ancora applicazione la disciplina vigente anteriormente alle modifiche apportate dal “Decreto Sostegni-bis”.
In caso di debitore assoggettato a un concordato preventivo, ai fini dell’emissione della nota di variazione in diminuzione il cedente o prestatore è dunque ancora tenuto ad accertare l’infruttuosità della procedura.
Al fine di individuare il momento in cui tale circostanza si verifica, occorre aver riguardo ai chiarimenti forniti dalla C.M. n. 77/E del 17 aprile 2000, secondo cui è necessario far riferimento non solo al decreto di omologazione che chiude il concordato, ma anche al momento in cui il debitore adempie agli obblighi assunti nel concordato stesso.
Di conseguenza, qualora a seguito del mancato adempimento, ovvero in conseguenza di comportamenti dolosi, sia dichiarato il fallimento del debitore, la rettifica in diminuzione può essere eseguita solo dopo che il piano di riparto dell'attivo è divenuto definitivo oppure, in assenza di un piano, dopo la scadenza del termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento.
Nella risposta a interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ha infine rammentato che in caso di mancato pagamento del corrispettivo a causa di procedure concorsuali, non è possibile emettere la nota di variazione per il recupero della sola imposta. La rettifica, infatti, deve essere rappresentativa sia della riduzione dell'imponibile che della relativa imposta.