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Nel corso dell’iter di conversione in legge del D.D.L. Bilancio 2022, il Governo ha presentato un emendamento che prevede, con effetto dal periodo d’imposta 2022, l’esclusione dall’assoggettamento a IRAP per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni.
Allo stato attuale, si ricorda, questi soggetti sono tenuti al versamento del tributo qualora sia accertata la sussistenza di un’attività autonomamente organizzata.
Il presupposto impositivo dell'IRAP, infatti, è costituito dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni, oppure alla prestazione di servizi. Affinché imprenditori individuali e lavoratori autonomi siano soggetti a IRAP, è dunque necessario verificare se gli stessi siano effettivamente dotati di un'autonoma organizzazione, che potenzi e accresca la loro capacità produttiva.
L’autonoma organizzazione può sussistere quando la combinazione dei fattori produttivi impiegati raggiunge un grado di autonomia tale da porre in secondo piano la figura e l’opera dell’imprenditore individuale o del professionista, generando, grazie all'apporto dei dipendenti, dei collaboratori, delle prestazioni di terzi e dei supporti tecnici e logistici impiegati, una quota aggiuntiva di reddito.
I presupposti legittimanti la sussistenza di un’autonoma organizzazione devono essere verificati per ciascun singolo periodo d’imposta. Il medesimo contribuente può quindi essere assoggettato a IRAP in un determinato periodo d’imposta, per risultarne poi esente in quello successivo (essendo venuta meno la minima autonoma organizzazione su cui era fondato l’assoggettamento a imposta del periodo precedente).
In mancanza di una fonte normativa di riferimento circa i presupposti che integrano l’autonoma organizzazione, ai fini dell'assoggettamento o meno all'imposta regionale occorre osservare la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, specie negli ultimi anni, è intervenuta a più riprese sulla dibattuta questione, pur con orientamenti non sempre univoci.
In termini generali, il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il professionista è, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione (senza quindi essere inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interessi) impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvale, in modo non occasionale, del lavoro prestato da terzi che superi la soglia di un collaboratore che svolga funzioni meramente esecutive o di segreteria.
La verifica della sussistenza di un'organizzazione eccedente il minimo indispensabile deve essere quindi condotta valutando, caso per caso, la natura dei costi sostenuti dal contribuente, senza che assuma particolare rilievo l'entità dei medesimi. Tale attività di verifica deve poi tenere conto delle variabili proprie del settore economico in cui opera l’imprenditore individuale o il professionista.
L’esclusione da IRAP è invece espressamente già prevista a favore dei contribuenti che si avvalgono del regime forfettario di cui alla Legge n. 190/2014 (l’imposta sostitutiva propria di tale regime assorbe, infatti, anche il tributo regionale).
Anche i contribuenti in regime di vantaggio (i c.d. contribuenti minimi) sono esclusi dall’IRAP. Con la Circolare n. 45/E/2008, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i contribuenti in possesso dei requisiti di accesso al regime di favore possono considerare non sussistente il presupposto dell’autonoma organizzazione.
Attualmente, le attività agricole che determinano redditi di natura fondiaria e che rientrano, anche potenzialmente, nell'articolo 32 del TUIR, non sono soggette ad IRAP, indipendentemente dagli aspetti soggettivi e dal regime di determinazione del reddito adottato dall'impresa agricola.