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Nell’iter di conversione in legge del D.L. n. 152/2021, la Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento che prevede l’applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, di sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti effettuati con carte di debito e di credito.
In particolare, con la modifica dell’art. 15, comma 4, D.L. n. 179/2012, è previsto che in caso di mancata accettazione di pagamenti, di qualsiasi importo, tramite carte di pagamento, si applichi la sanzione amministrativa di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Tale previsione, peraltro, troverà applicazione anche nei confronti dei liberi professionisti che non accettano pagamenti elettronici.
Sul punto si ricorda che i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono già obbligati ad accettare i pagamenti elettronici, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica.
L’accertamento della violazione è posto in capo agli agenti di Polizia giudiziaria e agli organi che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, Legge n. 689/1981, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in esame è il Prefetto territorialmente competente.